Tribunale di Venezia - Amministrazione straordinaria: risulta accoglibile l'istanza di conversione in liquidazione giudiziale anche se il programma di cessione del complesso aziendale, pur presentato, non risulti ancora autorizzato.

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Data di riferimento: 
20/10/2025

Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. fallimentare, 20 ottobre 2025 – Pres. Rel. Silvia Bianchi, Giud. Carlo Azzolini e Anna Battaglia.

Amministrazione straordinaria – Commissario straordinario - Istanza di conversione in liquidazione giudiziale - Programma di cessione aziendale antecedentemente proposto non ancora autorizzato - Interpretazione estensiva della disciplina transitoria di cui all’art. 4-bis, comma 2, D.L. 4/2024 – Accoglibilità della richiesta di conversione - Avvenuta richiesta di nomina di un esperto per eventuale concordato – Irrilevanza – Proponibilità anche successiva a conversione avvenuta.

Qualora il programma di cessione del complesso aziendale di una società in amministrazione straordinaria come presentato dal commissario straordinario per ottenere a tal fine l'autorizzazione ministeriale si trovi ancora in fase di approvazione, può, in virtù di un'interpretazione estensiva della disciplina transitoria di cui all’art. 4-bis, comma 2, D.L. 4/2024, come convertito in L. 28 marzo 2024, n. 25, trovare applicazione e quindi accoglimento la richiesta contestualmente presentata dallo stesso commissario, in presenza di altri beni non funzionali ancora da liquidare, di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, D.Lgs. n. 270/1999 come introdotto da quello stesso decreto legge, ciò in quanto la ratio del D.L. 4/2024, che pur richiede a fini di possibile conversione che al momento della sua entrata in vigore quella procedura risulti aperta, è di consentirla a fronte di procedure che abbiano esaurito la fase conservativa e riorganizzativa dell'azienda. Non costituisce ostacolo alla conversione, laddove non ancora autorizzata dallo stesso Ministero, altresì l'avvenuta successiva presentazione di un'istanza di nomina di un professionista indipendente per la predisposizione della relazione giurata funzionale alla introduzione di una domanda di concordato nell'amministrazione straordinaria, potendo una tale richiesta trovare accoglimento ai sensi dell'art. 240 C.C.I. anche a conversione avvenuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-venezia-20-ottobre-2025-pres-est-bianchi

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33936/CrisiImpresa?Conversione-di-Amministrazione-straordinaria-in-liquidazione-giudiziale%2C-disciplina-transitoria

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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