Corte di Cassazione (28356/2025) – Fallimento: natura del credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il soggetto finanziatore e del credito per aggio dell'agente della riscossione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 ottobre 2025, n. 28356 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Luigi Abete.
Fallimento - Credito restitutorio del Fondo di garanzia a titolo di perdite - Insorgere a seguito dell'escussione esercitata del soggetto finanziatore – Pagamento successivo al 25 marzo 2015 – Presupposto di riconoscibilità del privilegio ex art. 8 bis L. n. 33/2015 – Fondamento.
Fallimento - Credito dell’agente della riscossione per aggio – Opponibilità alla procedura concorsuale – Attività svolta antecedentemente alla dichiarazione di fallimento – Condizione necessaria.
Hanno natura privilegiata ex art. 8 bis L. n. 33/2015 i crediti restitutori del gestore del Fondo di garanzia, in ragione della loro causa riferita alle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, purché la liquidazione avvenga successivamente all’entrata in vigore di detta legge e anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza; più in particolare, l’art. 8 bis citato non è semplicemente una norma confermativa dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, ma attribuisce un privilegio postergato ai soli crediti per spese di giustizia e ai crediti di cui all’art. 2751 bis c.c. purché la liquidazione delle perdite da parte del Fondo – che con il pagamento alla banca beneficiaria determina il sorgere del credito restitutorio – avvenga dopo il 25 marzo 2015. (Massima Ufficiale) Il credito dell’agente della riscossione per aggio e l'eventuale esecuzione esattoriale ha natura concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente concretizzati anteriormente ad essa sono estranei e inopponibili alla procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-26-ottobre-2025-n-28356-pres-terrusi-est-abete
[con riferimento alla prima massima, in tema di riconoscimento del privilegio nei confronti del credito del Fondo di Garanzia delle PMI in ipotesi di escussione della garanzia dallo stesso prestata da parte della banca finanziatrice, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2020, n. 6508 https://www.unijuris.it/node/5121; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2020, n. 11883https://www.unijuris.it/node/5247].
