Corte di Cassazione (28313/2025) – Ricorso agli strumenti di regolazione della crisi da parte di una “società di comodo” e test negativo di non operatività che comporta l'attribuzione di un reddito minimo ex art. 30 della L. 724/1994.
Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria, 24 ottobre 2025, n. 28313 – Pres. Angelina-Maria Perrino, Rel. Salvatore Leuzzi.
Società di comodo – Ricorso a piano attestato di risanamento e successivamente a concordato preventivo – Idoneità a superare la prova negativa volta a riconoscerne la non operatività - Riconoscimento di redditi presunti ex art. 30 L. 724/1994 - Inapplicabilità.
Il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi, esemplificativamente al piano attestato di risanamento e - successivamente - al concordato preventivo ordinario, è suscettibile di integrare la prova di "circostanze oggettive", non riconducibili alla volontà dell’imprenditore, impeditive del conseguimento dei ricavi presunti secondo i parametri indicati dall’art. 30 della L. n. 724/1994 sulle c.d. "società di comodo". Tale prova consente di superare la presunzione legale relativa di "non operatività" che, in caso di esito negativo del test previsto dalla norma anzidetta, comporta l’attribuzione di un reddito minimo calcolato in base a coefficienti patrimoniali e la limitazione alla deducibilità delle perdite. (Massima Ufficiale)
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