Tribunale di Nola – Fallimento: presupposti perché si possa procedere all'assegnazione al creditore di un bene ipotecato e vantaggi che ne possono conseguire a favore degli altri creditori.
Tribunale di Nola, Sez. II civ. - Ufficio procedure concorsuali, 01 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Rosa Napolitano.
Fallimento – Assegnazione di bene immobile a favore di creditore ipotecario – Ammissibilità- Presupposti necessari.
L’istituto dell’assegnazione, pur non essendo espressamente previsto in sede fallimentare, non si pone in contrasto con l’esigenza di massimizzare i profitti della liquidazione dell’attivo, tipica delle procedure concorsuali sia collettive che individuali, atteso che in entrambe le sedi l’obiettivo è la vendita al prezzo più alto possibile e la soddisfazione delle ragioni dei creditori nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2740 e ss c.c.; tali esigenze da rispettarsi anche nel caso delle vendite competitive ex art. 107 L.F.. non sono di per sé incompatibili anche in quella sede con l’assegnazione perché, in caso contrario, essa non dovrebbe essere contemplata nemmeno nell’esecuzione individuale, ove invece è espressamente disciplinata e regolamentata. In particolare, nel caso di riscontrata verifica in sede di liquidazione fallimentare di particolari presupposti (quali la sussistenza di un’ipoteca, la difficile liquidabilità del bene ad essa interessato che avrebbe comportato un ulteriore deprezzamento del suo valore stante l'esito negativo delle procedure competitive fino a quel momento svoltesi, il rispetto della garanzia di pari trattamento dei creditori non essendovi creditori con un grado di prelazione immobiliare di grado superiore a quella del creditore ipotecario, il fatto che l’ipoteca vantata sia di gran lunga superiore al valore del bene) si deve ritenere che l'assegnazione possa essere eccezionalmente applicata anche in ambito fallimentare in quanto può garantire ai creditori un maggior soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie consentendo, peraltro, l’allocazione del bene ipotecato in tempi certamente più rapidi della vendita, nel rispetto del superiore principio della ragionevole durata del processo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-nola-1-settembre-2025-pres-napolitano
[cfr. in questa rivista : Tribunale di Larino, 10 novembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3087],
