Corte di Cassazione (27361/2025) – Amministrazione straordinaria: è ammissibile che il curatore del fallimento rifiuti, in sede di insinuazione al passivo, il pagamento delle prestazioni della società di revisione non eseguite a regola d'arte.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 ottobre 2025, n. 27361 – Pres. Luigi Abete, Rel. Roberto Amatore.
Opposizione allo stato passivo – Scioglimento del contratto per effetto del fallimento – Efficacia ex nunc – Istanza di pagamento delle prestazioni eseguite dalla società di revisione – Eccezione di inadempimento sollevata dal curatore – Riconoscimento solo parziale del credito come insinuato mal passivo – Ammissibilità.
In tema di opposizione allo stato passivo, anche laddove il contratto si scioglie per l’intervenuto fallimento di una delle parti, poiché tale scioglimento ha efficacia ex nunc, ciascuna parte e il curatore del fallimento possono sempre rifiutare il pagamento delle opere e dei servizi per la parte non eseguita o non eseguita a regola d’arte, sollevando eccezione di inadempimento, in quanto ragionando diversamente si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a fronte dell’eccezione di inadempimento proposta dalla curatela, aveva ammesso al passivo solo parzialmente e senza il riconoscimento dell’invocato privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. una società di revisione, per l’attività di revisione di bilanci e l’attestazione circa il rispetto di vincoli finanziari svolta in favore della società poi fallita). (Massima Ufficiale)
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