Tribunale di Roma - Concordato minore: considerazioni in merito all'immodificabilità della proposta e del piano da sottoporsi ad omologazione, una volta avvenuta la votazione.
Tribunale di Roma, Sez. XIV, 22 settembre 2025 (data della pronuncia) - Giudice delegato Fabio Miccio.
Concordato minore – Proposta e piano sottoposti al voto dei creditori - Immodificabilità – Inammissibilità a maggior ragione dell'avanzamento di una nuova proposta – Casi che rientrano in tale seconda ipotesi – Eccezioni possibili - Rettifiche non peggiorative per nessun creditore – Rettifiche di mero dettaglio non incidenti sullo schema sottoposto ai creditori.
Ai fini del riscontro da parte del Tribunale del merito di una proposta di concordato minore deve ritenersi che una volta espresso il voto la stessa non possa essere modificata (né, a maggior ragione, possa essere avanzata una proposta nuova) salvo il caso di quegli aggiustamenti che appaiano, nel caso concreto, non solo non peggiorativi per alcuno dei creditori destinatari della proposta (siano essi consenzienti o dissenzienti) ma anche, complessivamente valutati, di mero dettaglio e non incidenti sullo schema sottoposto ai creditori. A tal fine può quindi più specificamente ritenersi: a) che le modifiche integrino una nuova proposta allorquando: i) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale e (ove possibile) una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; oppure in aggiunta o in alternativa a quanto sopra mutino elementi della proposta o del piano che vadano ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, almeno di regola e fra gli altri: la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza; b) che la modifica della proposta, peraltro, anche laddove non assurga a vera e propria nuova proposta, deve comunque riguardare, per essere rilevante (ossia per essere qualificabile come modifica) elementi della stessa tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione e da incidere sulla valutazione già effettuata dai creditori con il voto; c) che, infine, non costituisce modifica ogni mutamento di carattere oggettivamente trascurabile della proposta originaria che concretamente non pregiudichi la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo) già effettuata dai creditori approvando (o non approvando) la proposta ed il piano ad essa relativo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[circa la possibilità ex art. 74, comma 4, C.C.I. che, per quanto concerne la distribuzione dell'attivo, possa in sede di concordato minore trovare applicazione il disposto dell'art. 84, comma 6, C.C.I. dettato in tema di concordato preventivo con conseguente ripartizione della parte eccedente il valore di liquidazione, come conseguito in continuità a seguito dello svolgimento di attività aziendale o professionale, secondo la regola delle relative priority rule, in misura decrescente ma non integrale. cfr. in questa rivista: Tribunale di Roma, 25 giugno 2025 https://www.unijuris.it/node/8606].
