Corte d'Appello di Catania - Risoluzione del concordato preventivo e regime transitorio.

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Data di riferimento: 
11/11/2010

Appello Catania, 11 novembre 2010 - - Pres., rel., est. Ferreri.

Concordato preventivo - Risoluzione - Regime transitorio - Domanda del commissario giudiziale - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Risoluzione - Regime transitorio - Concordato iniziato prima della riforma - Irrilevanza.

Al procedimento di concordato preventivo che sia iniziato in data precedente al 1 gennaio 2008, in base all'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007, dovranno essere applicate le disposizioni precedentemente in vigore, con la conseguenza che la risoluzione del concordato potrà essere pronunciata anche se richiesta dal solo commissario giudiziale. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora la risoluzione del concordato preventivo venga richiesta nella vigenza delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, al procedimento dovranno essere applicate le nuove norme anche nell'ipotesi in cui il concordato del quale viene chiesta la risoluzione sia iniziato nella vigenza della normativa precedente. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Salvatore Nicolosi

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]