Tribunale di Brescia – Concordato preventivo: presupposti perché al ricorrente possano essere riconosciute, oltre che quelle tipiche, anche misure protettive c. d. atipiche.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. fallimentare - procedure concorsuali - esecuzioni, 29 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Rel. designato Alessandro Pernigotto.
Concordato preventivo – Avvenuto riconoscimento di misure protettive tipiche – Formulata istanza anche di misure c.d. atipiche – Presupposti perché possano venir accordate – Limiti concernenti alcune istanze specifiche.
In sede di concordato preventivo la richiesta di applicazione, oltre che di quelle tipiche, anche di misure protettive c.d. atipiche comporta in generale la necessità di valutare la ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in relazione ad allegazioni fattuali concrete e specifiche, che laddove non svolte dal ricorrente ne impediscono il riconoscimento. In particolare, alla luce della necessità della ricorrenza di detti presupposti, non può trovare accoglimento in particolare la richiesta inibitoria di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento, dal momento che l’obliterazione del diritto dei creditori di accedere alla tutela giurisdizionale, in particolare di cognizione (seppur sommaria) in condanna, risulta eccessivamente gravosa da un lato alla luce dell’art. 24 della Costituzione e dall’altro in considerazione del fatto che, pur conseguita l’emissione di un’ingiunzione di pagamento (rispetto alla quale il debitore conserverebbe in ogni caso il diritto di difesa, nella forma dell’art. 645 c.p.c.), i creditori non potrebbero comunque azionarla in via esecutiva, giusta l’avvenuta conferma delle misure protettive c.d. tipiche richieste, rimanendone così sostanzialmente elisa l’attitudine a pregiudicare il buon esito del tentativo di risanamento avviato dalla ricorrente. Allo stesso modo non può essere oggetto di misura atipica la richiesta di inibitoria della risoluzione di contratti funzionali alla continuità aziendale posto che, in termini generali, è lo stesso codice della crisi, all’art. 94 bis C.C.I.a stabilire, con gradazioni diverse a seconda che il contratto debba intendersi essenziale (comma 2) o meno (comma 1) alla continuazione dell’impresa, senza la necessità dell'intervento di un provvedimento giurisdizionale, una serie di limiti all’esercizio dei poteri di autotutela contrattuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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