Tribunale di Bolzano - Composizione negoziata: inammissibilità di una proposta che non preveda il risanamento dell'impresa e abbia natura puramente liquidatoria. Rigetto della richiesta di conferma delle misure protettive.
Tribunale di Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, 20 novembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Thomas Fleischmann.
Composizione negoziata – Proposta puramente liquidatoria – Assenza di una previsione di una prospettiva di risanamento dell'impresa - Istanza di misure protettive – Inaccoglibilità della richiesta e inammissibilità dell'accesso a una procedura avente quel contenuto.
Alla luce del disposto dell'art. 12, comma primo, C.C.I. che fa riferimento alla necessità che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa e quindi alla necessità della presenza di un’impresa in funzionamento (o che si propone di riprendere ad operare come tale) eventualmente anche nella forma della continuità indiretta, ossia da parte di un terzo; dell'art. 12, comma secondo, che fa riferimento alla necessità di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, “preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro”; dell'art. 19, comma 2, lettera b) , che indica la necessità di predisposizione di un piano finanziario per i successivi sei mesi (che presuppone la continuità o la riattivazione dell’attività d’impresa) e delle iniziative che l’imprenditore intende adottare per conseguire il risanamento; dell'art. 13, comma 2, che prevede la redazione del piano secondo le indicazioni della lista di controllo che sotto diversi profili si riferiscono in termini chiari alla prosecuzione di attività, e in considerazione del disposto dell'art. 25 sexies, che – con riguardo all’esito liquidatorio che può avere la composizione negoziata attraverso il concordato semplificato - prevede che l’esperto dichiari che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, si deve ritenere non giustificato l’accesso alla composizione e la richiesta di misure protettive in presenza di una prospettiva puramente liquidatoria e in assenza di una previsione concreta e verificata di continuità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
[a proposito della necessità che la proposta di composizione negoziata preveda il risanamento dell'impresa non essendo ammissibile che abbia natura puramente liquidatoria, cfr. in questa rivista: Tribunale di Bologna, 02 maggio 2025 https://www.unijuris.it/node/8433 e Tribunale di Verona, 10 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8352].
