Corte di Cassazione (27178/2025) – L'esperimento da parte di un creditore di un'azione revocatoria di un atto dispositivo avente ad oggetto beni su cui già vanti un diritto di ipoteca si deve considerare improponibile.

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Data di riferimento: 
10/10/2025

Corte di Cassazione, Sez. III, 10 ottobre 2025, n. 27178 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Marilena Gorgoni.

Creditore ipotecario – Atto di disposizione da parte del debitore del bene ipotecato – Esperibilità dell’azione revocatoria – Esclusione – Insussistenza dell'eventus damni - Ragione sottostante – Esperibilità di azione esecutiva anche nei confronti del terzo acquirente.

Nel caso in cui l’azione revocatoria abbia a oggetto un atto dispositivo avente ad oggetto beni su cui il creditore procedente abbia anteriormente iscritto ipoteca, fa difetto il pregiudizio delle ragioni creditorie onde ne è esclusa l'esperibilità, ciò in quanto l’atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, sicché la dichiarazione ex art 2901 c.c. costituirebbe una inutile superfetazione visto che la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, ex artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile per la realizzazione del credito, nella quale, pur sempre, si identifica il cd. "eventus damni". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33957/CrisiImpresa?Il-creditore-garantito-da-ipoteca-sui-beni-oggetto-dell%27atto-dispositivo-pu%C3%B2-esperire-l%27azione-revocatoria%3F

[nello stesso senso, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 22 giugno 2020, n. 12121 https://www.unijuris.it/node/5393].

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: