Tribunale di Milano - Concordato preventivo in continuità: possibilità che il disposto dell'art. 94 bis C.C.I., come determinante una compressione delle facoltà negoziali dei creditori, possa operare sin dalla fase prenotativa.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 02 novembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Laura De Simone.
Domanda prenotativa di accesso a uno strumento di regolazione della crisi – Precisazione del suo esser volta all'apertura di un concordato preventivo in continuità – Applicabilità da subito delle regola proprio di quell'istituto – Articolo 94 bis C.C.I. in particolare – Fondamento.
Benché la rubrica dell’articolo 94 bis C.C.I. e il suo tenore letterale si riferiscano espressamente al “concordato in continuità aziendale” pendente, un’interpretazione funzionale e sistematica della disciplina non consente di escludere l’estensione degli effetti protettivi e negoziali previsti da detta norma anche alla fase prenotativa, ove la domanda risulti adeguatamente articolata e contenga una descrizione sufficientemente dettagliata del percorso di risanamento che l’impresa intende perseguire. Negare l’operatività di tali effetti durante il termine concesso ex art. 44 C.C.I. significherebbe, infatti, lasciare l’impresa esposta alle iniziative aggressive dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici proprio nel momento più critico del processo di ristrutturazione, frustrando la finalità del sistema introdotto dal Codice della crisi, che è di anticipare le tutele e favorire la continuità dell’impresa nella soluzione concordataria. [Nell’ipotesi di specie il debitore con la domanda ex art.44 C.C.I. ha esposto il progetto del piano concordatario in continuità che intendeva costruire, chiarendo nel contempo di non essere in grado, in quel momento, di far fronte ai debiti scaduti verso taluni fornitori con i quali erano attualmente in essere dei contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività aziendale. La scelta da subito di quel percorso ha comportato, così ha deciso il Tribunale, la possibilità di richiedere l’applicazione anticipata dell’intero sistema di regole proprio di quell'istituto, quale l'art. 46 (disposizione che prevede la possibilità di richiedere anche in pendenza del termine previsto dall'art. 44 l'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione) e, appunto, la norma di cui all’art. 94 bis C.C.I. come volta a determinare una compressione delle facoltà negoziali dei creditori in particolare strategici in relazione ai contratti funzionali alla continuità aziendale. Peraltro, infatti, così ha precisato il Tribunale, sia il comma 1 che il comma 2 di detta norma trovano diretta applicazione in caso di misure protettive ed é ormai indubbio, per espressa previsione dell’art. 54, comma 1, C.C.I. come modificato dal D. Lgs. 136/2024, che queste possono operare anche nella fase prenotativa del concordato]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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