Tribunale di Monza - Composizione negoziata della crisi: differenza tra misure protettive e cautelari e presupposto perché in particolare le seconde possano venir riconosciute.
Tribunale di Monza, Sez. III civile delle procedure concorsuali, 27 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Caterina Giovanetti.
Composizione negoziata - Istanza di conferma delle misure protettive e di riconoscimento di specifiche misure cautelari – Differenza esistente tra i due tipi di misure cautelari, in particolare in termini di presupposti necessari per il loro riconoscimento.
Le misure protettive e cautelari nel codice della crisi pur svolgendo entrambe funzione cautelare, tuttavia, servono una diversa nozione di “strumentalità”, ciò in quanto, specificamente, con le misure cautelari il Giudice, a seguito di un accertamento sommario, impone ad uno specifico creditore l’obbligo di non ostacolare la soluzione regolata della crisi proposta dal debitore, mentre con le misure protettive vieta a tutti i creditori, per un determinato arco temporale, di intraprendere, a tutela del proprio credito, iniziative che potrebbero ostacolare lo svolgimento delle trattative in attesa della definizione della soluzione della crisi come genericamente prospettata in forza di un piano da considerarsi già a quel punto non implausibile; conseguentemente se per la conferma delle misure protettive generali, come temporalmente circoscritte, è sufficiente che il piano di risanamento appaia quantomeno ragionevole, di contro per la concessione di una misura cautelare nei confronti di uno specifico creditore è necessario che il piano di risanamento sia coerente e compiuto, ciò in quanto una richiesta di quel tipo non può determinare un eccessivo sacrificio per la parte cui è imposto e, soprattutto, deve essere funzionale e necessaria alla particolare soluzione concordata proposta. [nello specifico, nell’ambito di una composizione negoziata di gruppo, il tribunale ha confermato per 120 giorni le misure protettive erga omnes, ma ha rigettato la domanda di riconoscimento di una misura cautelare consistente nell'inibitoria dell’escussione delle garanzie personali dei soci in quanto ilpiano come prospettato, pur non apparendo manifestamente irragionevole, risultava per molti aspetti non sufficientemente definito]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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