Tribunale di Nocera Inferiore – Presupposto perché risulti prededucibile il credito dei professionisti incaricati in caso di consecuzione tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
12/06/2025

Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. I civ., 12 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Maria Troisi, Rel. Pasquale Velleca, Giud. Rosa Amato.

Credito dei professionisti incaricati in sede di accesso a concordato preventivo – Apertura poi revocata di quella procedura – Liquidazione giudiziale – Consecuzione tra procedure – Presupposti necessari perché sia riconosciuta– Ammissione al passivo in prededuzione del credito a quelli spettante.

Al fine del riscontro della prededuzione ex art. 6, comma 1, lett. c), e comma 2, C.C.I., in riferimento al credito dei professionisti che avevano prestato assistenza legale alla società in bonis ai fini della presentazione di una domanda di concordato in continuità, nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la corredavano, procedura aperta ai sensi dell'art. 47 C.C.I. ma poi revocata in conseguenza del mancato pagamento della cauzione da parte della proponente e successivamente sfociata nella dichiarazione di liquidazione giudiziale, ed al fine del riscontro della consecuzione tra procedure per il riconoscimento in sede di ammissione al passivo di quella natura del credito che le assicura priorità, è sufficiente che la successiva liquidazione giudiziale regoli il medesimo stato di dissesto dello stesso soggetto che aveva comportato il ricorso al concordato, a nulla viceversa rilevando l'essere intercorso un intervallo temporale non irragionevole tra le due procedure. (Pierluigi Ferrrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33366/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-revocato-e-permanenza-della-prededuzione-nella-successiva-liquidazione-giudiziale

[in tema di revocatoria fallimentare in caso di consecuzione tra procedure ex art, 69 bis L.F., laddove il concordato risulti essere stato ammesso e la pronuncia di fallimento sia seguita a distanza di un intervallo di tempo non irragionevole, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 giugno 2018 n. 14671 https://www.unijuris.it/node/4291 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2021, n. 8996 https://www.unijuris.it/node/5583; circa la necessità che perché vi sia consecuzione tra le procedure che quella di concordato preventivo risulti essere stata aperta: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989;

nello stesso senso della decisione di cui ora nello specifico trattasi, circa la possibile non decisività della cesura temporale tra le procedure: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 ottobre 2024, n. 26159 https://www.unijuris.it/node/8064].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza