Tribunale di Trapani - Concordato liquidatorio: considerazioni in tema di applicazione del cram down e di inclusione nel valore di liquidazione del patrimonio di società asseritamente facenti parte di una “super società di fatto”.
Tribunale di Trapani, Sez. civile – Ufficio procedure concorsuali, 02 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Michele Ruvolo, Rel. Anna Loredana Ciulla, Giud. Arianna Lo Vasco.
Concordato preventivo liquidatorio – Assenza delle percentuali di voti favorevoli richiesti – Mancanza in particolare di quello degli enti erariali e previdenziali – Possibile omologazione mediante applicazione del cram down – Presupposti necessari.
Concordato preventivo liquidatorio – Valore di liquidazione – Patrimonio di società asseritamente facenti parte di una “supersocietà di fatto” del debitore – Mancata inclusione – Ragioni che ne determinano l'esclusione.
Il concordato preventivo liquidatorio, può essere omologato in applicazione dell'art. 88, comma 3, C.C.I., anche in assenza delle percentuali di voti favorevoli richieste dall'art. 109, primo comma, C.C.I. laddove convertendo i voti negativi, espressi o taciti, degli enti fiscali e previdenziali in favorevoli, risulti approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e si raggiunga tale maggioranza in particolare anche per teste laddove sia proprio l'Agenzia delle Entrate ad essere titolare della maggioranza dei crediti ammessi al voto; ciò purché altresì, anche sulla base della relazione dell'esperto, la proposta di soddisfacimento di detti enti appaia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In sede di concordato liquidatorio non può includersi nel valore di liquidazione il patrimonio di società asseritamente facenti parte di una “supersocietà di fatto” del debitore, laddove appaia evidente l'impossibilità di eseguire una valutazione prognostica sull'esito dei giudizi da intraprendersi per apprendere i patrimoni delle indicate società, senza considerare che l'eventuale esito positivo di un ricorso per la liquidazione giudiziale della possibile super società di fatto porterebbe sì all'apprensione dei patrimonio delle varie società, ma anche la loro destinazione al soddisfacimento dei rispettivi creditori sociali la cui entità, come antecedentemente ignota, potrebbe conoscersi solo in esito alle operazioni di verifica dello stato passivo, con conseguente possibile apprezzabile depauperamento delle risorse in astratto destinabili ai creditori della società odierna ricorrente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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