Tribunale di Milano – Liquidazione giudiziale: considerazioni in tema di predisposizione dello stato passivo e di eccezioni sollevabili dal curatore in sede di udienza di verifica. Immutabilità della domanda di insinuazione in sede di opposizione.

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Data di riferimento: 
20/10/2025

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 20 ottobre 2025 – Pres. Laura De Simone, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Luisa Vasile.

Liquidazione giudiziale – Predisposizione dello stato passivo - Eccezioni sollevate dal curatore nei confronti della domanda di insinuazione – Casi in cui devono essere documentalmente giustificate.

Liquidazione giudiziale – Udienza di verifica dei crediti - Momento in cui si cristallizza il contraddittorio tra le parti - Possibilità per il curatore di sollevare in quella sede ulteriori eccezioni – Necessità che il creditori le contesti – Nessuna violazione del diritto di difesa in mancanza ipotizzabile - Fondamento.

Liquidazione giudiziale – Stato passivo – Sede di opposizione – Immutabilità della domanda di insinuazione – Ragione sottostante.

In sede di predisposizione dello stato passivo, le eccezioni sollevate dal curatore devono essere accompagnate dall’allegazione della relativa documentazione di supporto solo laddove si tratti di documentazione decisiva o, comunque, rilevante, di cui solo il curatore conosce l’esistenza o ne ha la piena disponibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell’udienza di verifica dei crediti di cui all’articolo 203, comma 3, C.C.I., come appositamente fissata, in considerazione della natura acceleratoria propria della fase sommaria, le ulteriori eccezioni sollevate da parte della Curatela conseguenti alle osservazioni e alle integrazioni della domanda depositate dal creditore devono essere oggetto in quella sede di precisa contestazione da parte dello stesso; le nuove eccezioni non costituiscono infatti una mutatio libelli delle eccezioni svolte dalla Curatela in sede di redazione del progetto quale immediata conseguenza della domanda di insinuazione originariamente proposta dal creditore e delle sue osservazioni motivate, ragion per cui, qualora nessuna contestazione sia mossa nel corso di quella udienza dal creditore, né una violazione del contraddittorio, né del diritto di difesa, può ravvisarsi dovendosi considerare l'eventuale esclusione di un credito immutata nel suo contenuto propositivo. Il contraddittorio definitivo tra le parti non si cristallizza infatti prima dell’udienza di verifica dello stato passivo, che è il solo momento in cui ‘il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati’ (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel giudizio di verifica dello stato passivo l’indicazione dello specifico grado di privilegio e dei beni sui quali esercitarlo se si tratta di privilegio speciale, quale enunciazione della qualità del credito, integrano, come elemento costitutivo la specifica causa petendi della domanda di ammissione, conseguendone che ove l’indicazione, venga mutata o specificata per la prima volta in sede di osservazioni senza che i relativi fatti costitutivi fossero stati allegati con la richiesta di insinuazione, la domanda sarà inammissibile per il suo carattere di novità. Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha infatti natura impugnatoria ed è pertanto retto dal principio dell’immutabilità della domanda, con la conseguenza che non possono essere proposte né domande nuove né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede di insinuazione al passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-25-settembre-2025-pres-de-simone-est-pipicelli

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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