Corte di Cassazione (29432/2025) – L'azione di inefficacia ex art. 44 L.F. dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 novembre 2025, n. 29432 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.
Dichiarazione di fallimento – Atto dispositivo posto successivamente in essere dal fallito – Azione di inefficacia - Necessità dell'esperimento preventivo della mediazione obbligatoria – Esclusione - Fondamento.
L'azione di inefficacia ex art. 44 L. fall. non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, trattandosi di domanda giudiziale che non riguarda la qualificazione e attribuzione di diritti reali, ma che ha natura personale, essendo rivolta a perseguire solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore. (principio di diritto eMassima Ufficiale)
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