Corte di Cassazione (29432/2025) – L'azione di inefficacia ex art. 44 L.F. dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/11/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 novembre 2025, n. 29432 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Dichiarazione di fallimento – Atto dispositivo posto successivamente in essere dal fallito – Azione di inefficacia - Necessità dell'esperimento preventivo della mediazione obbligatoria – Esclusione - Fondamento.

L'azione di inefficacia ex art. 44 L. fall. non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, trattandosi di domanda giudiziale che non riguarda la qualificazione e attribuzione di diritti reali, ma che ha natura personale, essendo rivolta a perseguire solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore. (principio di diritto eMassima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-novembre-2025-n-29432-pres-terrusi-est-amatore

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34008/CrisiImpresa?Rinvio-delle-udienze-disposto-ai-sensi-dell%E2%80%99art.-49-d.l.-189%2F2016-in-favore-dei-soggetti-residenti-nei-Comuni-colpiti-dagli-eventi-sismici%3A-rinvio-o-sospensione-convenzionale-del-processo%3F

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: