Tribunale di Firenze – Fallimento e azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell'amministratore della società fallita: criterio che si è privilegiato per quantificare il danno in assenza delle scritture contabili.
Tribunale di Firenze, Sez. V civ.- Sezione spec. in materia d'impresa, 10 giugno 2025 – Pres. Linda Pattonelli, Rel. Laura Maione, Giud. Stefania Grasselli.
Fallimento - Azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell'amministratore - Liquidazione del danno – Criterio adottato nello specifico per quantificarlo in assenza delle scritture contabili.
Con riferimento all'azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'art. 142 L.F., in assenza della possibilità di accertare in modo documentato l'ammontare del danno causato alla società poi fallita dalla cattiva gestione dell'amministratore a motivo della mancanza a partire da un certo anno delle scritture contabili, tenuto conto che anche il criterio del deficit fallimentare richiamato dall'art. 2486 c.c., come novellato, riveste carattere residuale, accertato l'effetto distrattivo rappresentato dai prelievi in contanti effettuati dai soci dalle casse sociali in assenza di una idonea giustificazione e l'ascrivibilità all'amministratore della responsabilità per non essersi attivato per ottenerne il recupero, si deve ritenere che l'ammontare del danno che questi è tenuto a risarcire possa essere commisurato all'ammontare totale di detti prelevamenti come in parte oggetto dell'attività confessoria fatta al curatore e come in parte emergente dall'ultimo bilancio di cui è riuscito ad entrare in possesso, come indicati quale credito verso i soci. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
