Tribunale di Bologna – Concordato semplificato: considerazioni circa la natura della “correttezza e buona fede” che, per poter accedere a quella procedura, è richiesto sia risultata sussistere in sede di composizione negoziata.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure Concorsuali, 23 settembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Pasquale Liccardo, Rel. Alessandra Mirabelli, Giud. Antonella Rimondini.
Concordato semplificato – Presupposti per accedervi – Correttezza e buona fede riscontrabile come sussistente nella precedente composizione negoziata – Comportamenti che risulta necessario siano stati tenuti nel corso di quella.
Per aversi quella correttezza e buona fede che l’art. 25 sexies, comma 1, C.C.I. richiede quale presupposto per potersi accedere alla composizione negoziata è necessario non solo che ai creditori coinvolti nella composizione negoziata sia formulata una proposta chiara e fattibile ma, altresì, che gli stessi siano stati posti nelle condizioni, se del caso grazie all’intervento dell’esperto, di pronunciarsi sulla stessa sulla base di informazioni attendibili e verificabili (in ordine alle cause della crisi, alla condotta anteriore dell’imprenditore, alla fattibilità del piano e all’alternativa liquidatoria) e che durante le trattative siano state individuate e discusse le soluzioni concretamente percorribili, in grado di offrire loro un soddisfacimento almeno equivalente a quello ipotizzabile in una eventuale liquidazione giudiziale, dal momento che solo un pieno ed effettivo coinvolgimento di tutti i creditori nel percorso negoziato è in grado di “compensare” la privazione del potere di dissenso nella successiva procedura liquidatoria. La coattività del concordato semplificato richiede, invero, al Tribunale di verificare con particolare attenzione, sulla base delle circostanze di fatto risultanti dalla relazione dell’esperto, che vi sia stato un serio tentativo di composizione negoziata della crisi dell’imprenditore e che i creditori abbiano già avuto la possibilità di interloquire nel corso delle trattative, e questa corretta dialettica non abbia ciò nonostante consentito a motivo della mancata adesione dei creditori, pur correttamente informati su tutto, il conseguimento del risultato della soluzione negoziale della crisi; l'esperto deve infatti dichiarare anche che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), C.C.I. non sono risultate praticabili. L’attestazione dell’esperto, peraltro, non vincola il Tribunale laddove le concrete circostanze fattuali da questi esposte (o evincibili dalla documentazione della composizione negoziata) depongano per la mancanza di una trattativa che sia stata impostata e condotta secondo i criteri sopra descritti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-23-settembre-2025-pres-liccardo-est-mirabelli
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Firenze, 31 agosto 2022 https://www.unijuris.it/node/6450].
