Tribunale di Milano – Liquidazione controllata senza attivo: rimessione alla Corte Costituzionale della questione se si debba considerare applicabile per analogia anche al liquidatore il disposto dell'art. 146, comma 3, del TUGS.

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Data di riferimento: 
07/09/2025

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'impresa, 07 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giud. Francesco Pipicelli.

Liquidazione controllata senza attivo – Compenso del liquidatore – Possibilità che venga posto a carico dell'Erario in applicazione analogica dell'art. 146, terzo comma, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Questione di costituzionalità – Rimessione alla Corte Costituzionale.

Sulla base della normativa vigente il compenso finale del liquidatore nell'ambito delle liquidazioni controllate c.d.incapienti e comunque prive di attivo e di liquidità, all’esito dell’attività da quello stesso svolta e dell’approvazione del rendiconto, non può essere posto a carico dell’Erario, senza un intervento additivo della Corte Costituzionale come avvenuto a vantaggio del curatore del fallimento (ora liquidazione giudiziale) con sentenza 174/2006, decisione che ha fatto rientrare detto organo all'interno della previsione riferita alle “spese e onorari degli ausiliari del magistrato” di cui art. 146, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), ciò pur non rivestendo il curatore quella qualifica ma quella di ausiliario di giustizia trattandosi di organo fondamentale della procedura fallimentare. Infatti, trattandosi di utilizzo delle risorse erariali e muovendosi in un’ottica di bilanciamento con esigenze di risparmio della spesa pubblica (materia tra l’altro coperta da riserva di legge ex art. 81 Cost.), la disposizione ex art. 146 TUSG appare essere di stretta e tassativa interpretazione ed in quanto eccezionale limita il proprio ambito applicativo al Fallimento ed alla liquidazione giudiziale (e al Curatore di tali procedure) e non risulta quindi possibile predicarne un'applicazione analogica. La questione di costituzionalità deve essere pertanto sollevata, poiché, in assenza di una pronuncia additiva, il Liquidatore che lo abbia richiesto, a seguito di approvazione del rendiconto, non può vedersi riconosciuto, in mancanza appunto di liquidità, il proprio compenso ex art. 275, comma 3, C.C.I. a carico dell'Erario, non soccorrendo ai fini dell’anticipazione, come detto, il disposto attuale dell’art. 146 TUSG riferito alle “spese e onorari degli ausiliari del magistrato”. [per quanto sopra il Tribunale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che sono anticipate dall’Erario anche «le spese ed onorari» spettanti al liquidatore della liquidazione controllata stante l'affinità esistente tra quella procedura la liquidazione giudiziale e ne ha pertanto disposto la rimessione alla Corte Costituzionale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34021/CrisiImpresa?Liquidazione-controllata-e-compenso-del-liquidatore-nelle-procedure-prive-di-attivo

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-7-settembre-2025-est-pipicelli

[quanto all'essere la procedura di liquidazione controllata e di liquidazione giudiziale avvinte da un’evidente comunanza di disciplina, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, 19 agosto 2024, n. 22914 https://www.unijuris.it/node/7924].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: