Corte di Cassazione (13331/2025) – Patto concluso tra il proponente un concordato fallimentare e il creditore ipotecario prevedente il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario: possibile deroga al disposto dall'art. 124, terzo comma, L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13331 – Pres. Luigi Abete, Rel. Roberto Amatore.
Concordato fallimentare - Patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari - Degrado al chirografo di parte del credito ipotecario – Ammissibilità - Possibile deroga al disposto dell'art. 124, terzo comma, L.F. in termini di relazione giurata del professionista designato dal tribunale – Limite - Determinazione dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto – Necessità a tal fine dell'intervento di quel professionista.
Il patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari, con il quale questi ultimi accettano, su base negoziale ed individuale, il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può legittimamente derogare alla prescrizione di cui all'art. 124 l.fall., salvo che, ai fini della determinazione dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, permanga un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore alla relazione giurata di un professionista designato dal tribunale. (Massima Ufficiale)
[in tema di irrilevanza della relazione del professionista designato dal tribunale a riguardo del valore di mercato dei beni quando la proposta preveda l’integrale pagamento del credito privilegiato seppur con semplice dilazione, ciò in quanto la relazione giurata del professionista designato dal tribunale è funzionale, quando la proposta non preveda l'integrale pagamento del credito privilegiato, alla verifica di un valore che consenta di determinare la misura di soddisfazione del credito presumibilmente realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti, quale limite minimo suscettibile di essere previsto nella proposta di concordato cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 ottobre 2016 n. 22045 https://www.unijuris.it/node/3067].
