Corte di Cassazione (28574/2025) – Concordato minore: si deve considerare inammissibile una proposta che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Concordato Minore – Proposta che non preveda il rispetto delle regole legali di trattamento dei creditori – Identico trattamento dei privilegiati e dei chirografari – Inammissibilità – Rilevabilità d’ufficio – Sussistenza – Non tassatività delle ipotesi previste dall’art. 77 C.C.I.
La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e senza dover attendere l’apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell’art. 77 CCII. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) [con riferimento al caso di specie la Corte ha precisato che è indubitabile che esula completamente dal paradigma concordatario una proposta che, come quella per cui è causa, parifichi nel trattamento i creditori privilegiati e chirografari, in assenza di una norma che espressamente lo consenta, tale non potendo di certo essere considerato l’art. 74, comma 3, CCII, laddove prevede(va) la libertà di contenuto della proposta di concordato minore – cosa ben diversa dalla libertà di trattamento dei creditori – come poi il decreto correttivo del 2024 ha inteso chiarire, espungendo l’ambiguo riferimento al “contenuto libero” e lasciando in essere solo la possibilità di «soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma»]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-ottobre-2025-n-28574...
[circa il non essere la mancata previsione della costituzione di un fondo spese, a differenza di quanto avviene in sede di concordato maggiore, causa di inammissibilità di una proposta di concordato minore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2025, n. 17721https://www.unijuris.it/node/8564 e, analogamente, con riferimento alla normativa di cui alla legge 3/2012: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019, n. 34105 https://www.unijuris.it/node/4982; al riguardo la Corte ha sottolineato che in quei casi ci si era posti un problema di ammissibilità della domanda di concordato minore che è altra cosa rispetto alla verifica del contenuto che la proposta deve avere sotto il profilo contenutistico per essere considerata una proposta di concordato minore].
