Tribunale di Napoli Nord – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: la moratoria di due anni nel pagamento dei creditori privilegiati prevista come possibile va considerata quale termine finale di adempimento.
Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 13 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Michelangelo Petruzziello, Rel. Giovanni Di Giorgio, Giud. Antonio Cirma.
Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Moratoria dei crediti privilegiati ex art. 67, comma 4, C.C.I. - Durata biennale - Implicazione - Termine finale di adempimento.
La moratoria per due anni del pagamento dei crediti privilegiati ex art. 67, comma 4, C.C.I., si deve ritenere attribuisca al debitore il beneficio di posticipare l’adempimento nel tempo della esigibilità del debito come già scaduto al momento della proposizione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sospensione che nei fatti equivale quindi a un differimento del termine finale di adempimento e non come una parentesi del rapporto come ancora in essere, durante la quale l’obbligo di restituzione del debito sarebbe congelato per un periodo definito. Secondo un approccio sistematico, non va trascurato che l’istituto della moratoria è stato impiegato con il medesimo significato, vale a dire come termine finale di adempimento, anche nella disciplina del nuovo concordato preventivo; in maniera analoga, l’art. 86 C.C.I. stabilisce infatti la facoltà per il proponente il concordato di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori prelatizi, della quale non stabilisce la durata, e una speciale moratoria per il pagamento dei creditori assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c. fino a sei mesi. Diversamente opinando, assegnare alla moratoria significati diversi, in dipendenza dello strumento di ristrutturazione prescelto, attribuirebbe al codice della crisi un rimprovero di incoerenza, che non è accettabile per l’interprete. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in senso contrario, con riferimento alla moratoria prevista dall’art 8, comma 4, della L. 3/2012 circa la possibilità di differire di un anno dall’omologa del piano del consumatore l’inizio dei pagamenti rateali, come dallo stesso previsti, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2025, n. 9549 https://www.unijuris.it/node/8442; quanto alla necessità perché questo differimento possa aver luogo che i creditori siano stati interpellati in ordine alla convenienza della proposta, potendo esprimere le relative osservazioni: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760 e quanto al fatto che la dilazione pluriennale del pagamento dei crediti privilegiati nel piano del consumatore non pone un problema di fattibilità giuridica bensì di valutazione della convenienza per i creditori: Corte di Cassazione, Sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391 https://www.unijuris.it/node/5299].
