Tribunale di Cosenza – Concordato preventivo in continuità aziendale: considerazioni in tema di necessario contenuto della relazione del professionista indipendente che deve corredare la domanda di accesso e conseguenze dell'attestazione tardiva.
Tribunale di Cosenza, Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali, 09 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rosangela Viteritti, Rel. Marzia Maffei, Giud. Mariarosaria Savagno.
Concordato preventivo in continuità aziendale – Domanda di accesso – Contenuto della relazione del professionista che deve accompagnarla – Sottoscrizione tardiva – Mera irregolarità formale – Non incidenza sulla ritualità della proposta – Condizione necessaria.
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, l’attestazione del professionista indipendente, regolarmente iscritto nell’elenco dei gestori della crisi d’impresa di cui all’art. 356, comma 1, lett. c), C.C.I. ha quale oggetto la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano, l’attitudine dello stesso a impedire o superare l’insolvenza del debitore, ma soprattutto, quale presupposto imprescindibile, la corretta valutazione del valore di liquidazione costituendo esso il riferimento per valutare che il piano assicuri, a ciascun creditore, un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Non incide sulla ritualità della proposta, in quanto costituente mera irregolarità formale, l’essere stata dallo stesso sottoscritta tardivamente qualora il contenuto dell’attestazione sia identico a quello dell’attestazione già depositata nei termini da un soggetto non iscritto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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