Tribunale di Torino – Condizione necessaria affinché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere forzatamente omologato (cross-class cram-down) anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali.
Tribunale di Torino, Sez Procedure concorsuali, 17 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Astuni, Giud. Carlotta Pittaluga e Stefano Miglietta.
Concordato preventivo in continuità – Transazione fiscale –Voto contrario delle classi dei creditori fiscali e previdenziali Omologazione forzosa – Presupposto necessario – Criterio prevalente.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, nel caso in cui ad essere dissenzienti risultino essere le classi relative ai crediti erariali e previdenziali come sottoposte a transazione fiscale, l’omologazione risulta possibile facendo ricorso all’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, C.C.I. (cross-class cram-down) a condizione che il trattamento che viene loro riservato non risulti ex art. 88, comma 1, secondo periodo. C.C.I deteriore, se privilegiati, rispetto a quello dei crediti con grado di privilegio inferiore o a quelli con posizione giuridica o interessi economici omogenei rispetto ad esse, ciò in quanto detta disposizione prevale sulla regola dell’art. 84, comma 6, C.C.I. quale criterio specifico pertinente alla priorità relativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[in tema di controllo da eseguirsi da parte del tribunale in sede di accesso e di omologa di un concordato in continuità aziendale, anche per quanto concerne in particolare la congruità del giudizio dell’attestatore, cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 11 maggio 2023; https://www.unijuris.it/node/7012; Tribunale di Siena, 30 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7415 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825 https://www.unijuris.it/node/4026].
