Corte d’Appello di Milano –Composizione negoziata: considerazioni in tema di possibile accesso alla procedura e a quella successiva di concordato semplificato come volte alla risoluzione della crisi.
Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., 03 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Margherita Monte, Cons. Rel. Marco Del Vecchio, Cons. Anna Mantovani.
Domanda di concordato semplificato – Ricorso presentato prima del 28/ 09/2024 in pendenza di un procedimento di regolamentazione della crisi e dell’insolvenza – Inapplicabilità del decreto correttivo del disposto dell’art. 25 quinquies C.C.I. – Ammissibilità di detta istanza.
Domanda di composizione negoziata e successiva di concordato semplificato – Ricorso presentato in presenza di uno stato di insolvenza – Percorribilità di una strategia di intervento e di soluzione dell’eccessivo indebitamento – Accesso ammissibile - Fondamento.
Solo con la vigente formulazione dell’art. 25 quinquies, C.C.I. quale risultante dopo la novella dell’ultimo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4.09.2024 ed in vigore dal 28.09.2024, è stata introdotta la preclusione per la presentazione dell’istanza ex art.17 C.C.I. di accesso alla composizione negoziata della crisi in pendenza di un procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolamentazione della crisi e dell’insolvenza. Ne consegue che con riferimento alla presentazione di una domanda di concordato semplificato in conseguenza dell’esito negativo della composizione negoziata, in ragione della data di presentazione del ricorso, se anteriore all’entrata in vigore della novella legislativa innanzi richiamata, e con riferimento alla giurisprudenza di merito formulatasi prima della surriferita novella, nessuna preclusione si deve ritenere si configuri in ordine alla ammissibilità della richiesta di accesso a quella conseguente procedura ex art 25 sexies C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento all’accesso alla composizione negoziata e al successivo strumento del concordato semplificato, in ragione del favor da accordare al percorso di risanamento, si rileva come neppure una situazione di insolvenza risulti ostativa all’accesso alla composizione della crisi negoziata se risulti comunque percorribile una strategia di intervento e di soluzione dell’eccessivo indebitamento mediante un plausibile accordo con i creditori. Pertanto, anche la sussistenza di uno stato di liquidazione non risulta ostativo all’accesso alla crisi negoziata se siano individuate iniziative concrete tali da rendere pronosticabile un processo di risanamento, fondandosi la valutazione circa la possibilità di addivenirvi su una prospettiva dinamica, non già sulla visione di una situazione puramente statica nella quale inizialmente l’impresa imperversi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-milano-3-luglio-2025-pres-monte-est-del-vecchio
