Corte d’Appello di Napoli – Revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. promossa in sede fallimentare: differenza quanto agli effetti rispetto a quella ordinaria prevista dall’art. 2901 c.c.
Corte d’Appello di Napoli, Sez. IV civ., 08 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Giuseppe De Tullio, Cons. Rel. Giuseppe Gustavo Infantini, Cons. Massimo Sensale.
Fallimento – Revocatoria ex art. 66 L.F. promossa dal curator e- Effetti conseguenti all’accoglimento – Riconoscibilità oltre che dell’inefficacia dell’atto posto in essere dal fallito allorché in bonis anche di un effetto recuperatorio - Differenza rispetto a quelli della medesima azione promossa in sede ordinaria – Fondamento.
Sebbene non sia univoca, in giurisprudenza, si deve ritenere preferibile l'interpretazione che vuole l'accoglimento dell'azione ordinaria esercitata dal curatore fallimentare ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. (azione quest’ultima indubbiamente eclettica, nel senso che riprende i caratteri del rimedio disciplinato dal codice civile e quelli della revocatoria fallimentare, ex art.67 L.F.) avere anche effetti recuperatori dei beni oggetto dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore in bonis. L'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore, disciplinata dall'art. 66 L.F., seppure rimanga, in ragione del richiamo in essa contenuto, retta (pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale), quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, dai presupposti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c., comporta, tuttavia, una deviazione (oltre che quanto alla legittimazione e alla competenza), in ragione del contesto concorsuale da cui trae appunto origine, anche quanto agli effetti rispetto a quella generale prevista dall'art. 2901 c.c. che consente al solo creditore di procedere successivamente all'esecuzione, in quanto essa, come regolata da una norma speciale promossa dal curatore che agisce nell'interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore, ha, giovando l’accoglimento della domanda a tutti i creditori, anche un effetto recuperatorio. [ragion per cui, nello specifico, ad avviso della Corte, in base a quanto sopra, il primo giudice avrebbe dovuto - come sostenuto dall'appellante- una volta riscontrati i presupposti sostanziali dell'azione prevista dagli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. non solo dichiarare inefficace l'atto di cessione del ramo d'azienda posto in essere a favore della società convenuta, ma anche condannare la stessa, quale cessionaria, alla restituzione (in favore della curatela attrice e, dunque, della massa fallimentare) dei beni oggetto del ramo d'azienda ceduto e, in caso di impossibilità, avendo la domanda di revocatoria in ambito fallimentare ad oggetto non il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale, al pagamento del tantundem]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
(cfr. in questa rivista nello stesso senso: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 novembre 2021, n. 36033 https://www.unijuris.it/node/5935].
