Corte di Cassazione (19226/2025) – Società appaltatrice di opere in concordato preventivo e prededucibilità del credito della ditta subappaltatrice: natura riconoscibile solo a fronte di fatture scadute.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2025, n. 19226 – Pres. Francesco Terrusi, Rel Filippo d’Aquino.
Società appaltatrice di opere in concordato preventivo – Condizione necessaria per ottenere il pagamento della committente - Rilascio di autocertificazione dell’avvenuto pagamento della ditta subappaltatrice - Prededucibilità del credito di questa – Natura riconoscibile ex art. 11, comma 11-bis D.L. n. 76/2013 solo a fronte di debiti scaduti.
A termini dell’art. 11, comma 11-bis d.l. n. 76/2013, non può riconoscersi natura prededucibile al credito del subappaltatore per fatture non ancora scadute alla data dell’ultima autocertificazione rilasciata dall’impresa affidataria dei lavori precedente la rata finale del pagamento. (Principio di diritto)
[in tema di eccezione di inadempimento, rappresentato dal mancato pagamento della impresa subappaltatrice da parte della società fallita appaltatrice di opera pubblica, sollevata dalla stazione appaltante per giustificare il mancato pagamento della stessa, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 02 marzo 2020, n. 5685 https://www.unijuris.it/node/5072].
