Tribunale di Arezzo – Sovraindebitato con contratto di lavoro aleatorio e retribuzione limite: rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente.

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Data di riferimento: 
12/11/2025

Tribunale di Arezzo, Ufficio Procedure Concorsuali, 12 novembre 2025 – Pres. Rel. Federico Pani, Giud. Andrea Turturro e Elisabetta Rodignò di Miglione.

Liquidazione controllata – Istanza di accesso proposta dal debitore – Soggetto titolare solo di un rapporto di lavoro saltuario – Possibilità di offrire ai creditori nel triennio un grado di soddisfazione minimo - Rapporto con l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 C.C.I. – Risorse ritraibili che parrebbero ricadere al di sotto della soglia di cui al secondo comma di detta disposizione – Preferenza da riconoscersi comunque all’apertura della procedura liquidatoria – Fondamento.

In presenza di un debitore che ritiene di poter offrire una qualche, seppur minima, utilità ai creditori nell'ambito di una liquidazione controllata e di una relazione dell'OCC che attesta la possibile sussistenza di tale utilità, si deve ritenere che l'organo giudicante non possa esimersi dall'aprire la procedura liquidatoria anche qualora, in ipotesi, la situazione reddituale del ricorrente parrebbe ricadere nell'alveo del secondo comma dell'art. 283 C.C.I. come modificato dal correttivo del settembre 2024, vale a dire del presupposto limite per il riconoscimento dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disposizione che in ragione delle frizioni ermeneutiche che finisce col determinare potrebbe giustificare la sollevazione di un incidente di costituzionalità. Così deve ritenersi in quanto pare preferibile per i creditori (rispetto al cui beneficio la procedura liquidatoria risulta strumentale) che si apra la liquidazione controllata come richiesta dallo stesso debitore, con la speranza (supportata dall'attuale presenza di un reddito da lavoro, seppur a termine con scadenza anteriore al triennio) di ottenere una qualche utilità nell'arco di quel lasso di tempo, piuttosto che costringere il richiedente, contro la sua volontà, a ricorrere all'istituto disciplinato dall'art. 283 С.C.I., сon conseguente cancellazione di ogni debito senza il benché minimo pagamento in loro favore, ed in quanto preferibile per lo stesso debitore non interessato a veder svilire la propria potenzialità solutoria e che, terminato il triennio, potrebbe ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 282 C.C.I., comunque beneficiare dell'esdebitazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34094/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Arezzo-circa-i-rapporti-tra-liquidazione-controllata-e-esdebitazione-dell%E2%80%99incapiente

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza