Corte d’Appello di Roma – Composizione negoziata: la domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore o dal P.M. ante decreto correttivo non costituisce ostacolo all’accesso alla procedura da parte del debitore.

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Data di riferimento: 
28/01/2025

Corte d’Appello di Roma, Sez I civ., 28 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Diego Rosario Antonio Pinto, Cons. Rel. Giovanna Giani, Cons. Gianluca Mauro Pellegrini.

Composizione negoziata - Divieto di presentazione ai sensi dell’art. 25 quinquies C.C.I. - Interpretazione di quella disposizione da privilegiarsi – Ostacolo rappresentato dall’avvenuta proposizione da parte del debitore di una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Istanza di liquidazione giudiziale avanzata da un creditore o dal P.M. – Nessuno effetto preclusivo – Fondamento.

La perimetrazione del divieto di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata sancito dall'art. 25 quinquies C.C.I. nella formulazione applicabile ratione temporis (anteriormente alle modifiche apportate dal D. L.vo n. 136/2024 che, facendo esplicito riferimento, alla domanda di accesso agli strumenti risoluzione della crisi e dell’insolvenza, ha eliminato ogni dubbio interpretativo) deve essere determinato innanzitutto facendo riferimento al dato letterale di detta norma. L'esplicito riferimento contenuto in quella disposizione, oltre che al ricorso depositato ai sensi dell’art. 40 C.C.I., a iniziative giudiziali esclusivamente riservate al debitore (la c.d. domanda prenotativa di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), C.C.I., o la domanda di concessione di misure protettive presentata nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 54, comma 3, C.C.I., o la domanda di accesso al concordato minore di cui all'art. 74 C.C.I.), come anche il richiamo a quelle stesse iniziative contenuto nell’art. 17, comma 3, lettera c), C.C.I., anch’esso nella formulazione applicabile ratione temporis, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva che il debitore deve depositare a corredo dell’istanza di nomina dell’esperto per attestarne la mancata presentazione in quanto costituirebbe una ragione ostativa, inducono a ritenere che il divieto di cui si discute trovi applicazione solo nel caso in cui sia stato lo stesso debitore a presentare domanda di liquidazione giudiziale e non operi, dunque, nell'ipotesi in cui sia stato un creditore a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale. L'interpretazione estensiva dell'art. 25 quinquies C.C.I. vanificherebbe, infatti, e di molto, la portata applicativa dell'art. 18, comma 4,.C.C.I., che, come noto, preclude al Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale a far data dalla data di pubblicazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non operando alcuna distinzione tra i ricorsi presentati dal creditore (o dal PM) anteriormente alla presentazione dell'istanza da quelli presentati successivamente, in quanto imporrebbe di limitare l'operatività della norma ai soli ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale presentati successivamente all'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, senza alcuna ragionevole giustificazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-roma-28-gennaio-2025-pres-pinto-est-giani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34061/CrisiImpresa?Appello-Roma-sul-divieto-di-presentazione-dell%E2%80%99istanza-di-accesso-alla-composizione-negoziata-ex-art.-25-quinquies-CCII

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza