Tribunale di Venezia – Fallimento e azione ex art. 146 L.F. proposta dal curatore nei confronti dei sindaci: presupposti per ravvisarne la responsabilità e onere probatorio. Solidarietà passiva tra i singoli e con gli amministratori.
Tribunale di Venezia, Sez. Spec. in Materia d’Impresa, 10 ottobre 2025 – Pres. Rel. Innocenzo Vono, Giudici Chiara Compagner e Fabio Doro.
Fallimento - Curatore – Azione di responsabilità proposta nei confronti dei sindaci - Forte indebitamento della società – Mancato rispetto dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede – Comportamento cui erano tenuti e non hanno assolto.
Fallimento - Azione di responsabilità nei confronti dei sindaci - Solidarietà passiva tra essi e nei confronti degli amministratori – Litisconsorzio passivo non necessario – Possibile autonoma proposizione nei confronti di singoli soggetti.
Fallimento – Curatore – Azione di responsabilità proposta nei confronti dei sindaci – Oneri probatori gravanti sulle parti per dimostrarne o escluderne la sussistenza.
Con riferimento all’azione proposta dal curatore nei confronti dei sindaci di società fallita ex art. 146 L.F., essi devono essere riconosciuti responsabili laddove abbiano vigilato solo formalmente sull’operato degli amministratori limitandosi a segnalare agli stessi la presenza di un forte indebitamento della società, con perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale, senza attivarsi per adottare gli strumenti di reazione più consoni (in particolare quello previsto dall’art. 2409 c.c.) al fine di ripristinare un adeguato assetto societario, così violando l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento del loro incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando tutti i poteri di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, doverosi per un organo di controllo; ciò in presenza di un comportamento inerte da parte degli amministratori, che non abbiano convocato l’assemblea per gli adempimenti previsti dalla legge, così violando il disposto degli art. 2485, 2486 e 2487 c.c. e abbiano proseguito l’attività di impresa, anziché limitarsi alla sola gestione conservativa, procrastinando la declaratoria di insolvenza della società, aumentandone così ulteriormente le perdite con conseguente danno per quella stessa e per i suoi creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
La responsabilità dei sindaci di una società per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli tra loro, pur tuttavia l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Spetta all'attore, e pertanto in sede fallimentare al curatore, di allegare l'inerzia di sindaci e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porli sull'avviso, ciò in quanto, una volta assolto tale onere, detto comportamento passivo ne integra di per sé la responsabilità, restando a carico dei medesimi l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civili e penali (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-venezia-10-ottobre-2025-pres-est-vono
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 dicembre 2015 n. 25178 https://www.unijuris.it/node/4405 e Cassazione civile, Sez. I, 18 maggio 2012 n. 7907 https://www.unijuris.it/node/1522; con riferimento alla terza massima: Cassazione, Sez. 1, 24 gennaio 2024, n. 2350 https://www.unijuris.it/node/7597].
