Corte di Cassazione (30903/2025) –Accesso di una società alla liquidazione giudiziale su iniziativa dell’amministratore: presupposto necessario. Fatti e documenti che possono risultare rilevanti in sede di reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 novembre 2025, n. 30903 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Società - Liquidazione giudiziale – Istanza di accesso proposta dall’amministratore - Applicabilità dell’art. 120 bis CCII – Esclusione – Presupposto sufficiente.
Liquidazione giudiziale - Giudizio di reclamo – Stato di insolvenza – Accertamento – Necessario riferimento alla situazione sussistente al momento della sentenza di apertura – Ricorso basato anche su fatti documentati di tipo diverso – Presupposto perché risulti ammissibile.
La decisione dell’amministratore della società di presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai danni della stessa non deve necessariamente rivestire, a differenza di quanto l’art. 120 bis CCII prevede per la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, la forma del verbale redatto da notaio, né, una volta assunta, deve essere necessariamente comunicata ai soci e, come tale, iscritta nel registro delle imprese, così come risulta confermato interpretativamente dalla modifica che il D.Lgs. n. 136/2024 ha apportato all’art. 2, lett. m bis) del CCII; è invece necessario che tale domanda, che è di esclusiva competenza degli amministratori, sia sottoscritta da coloro che abbiano la rappresentanza della società. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) [questo il testo dell’art. 2, lettera m bis), C.C.I. come modificato (vedasi parte scritta in rosso) dal D.Lgs. 136/ 2024: m-bis) con riferimento a cosa deve intendersi per “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liqui dazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”].
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, al pari di quello relativo al reclamo ex art.18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l’accertamento dello stato di insolvenza, come si desume dagli artt. 51, comma 10, C.C.I., dev’essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della sentenza di apertura della procedura (con la
conseguente irrilevanza di fatti verificatisi solo dopo tale pronuncia) ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su documenti, che li dimostrino) diversi da quelli in base ai quali la sentenza è stata pronunciata ma nondimeno appartenenti, come tali, al thema decidendum del giudizio di reclamo, purché si siano già verificati al momento della sentenza dichiarativa, anche se conosciuti, alla luce delle emergenze dello stato passivo o degli accertamenti svolti dal curatore, solo successivamente nel corso del processo di gravame. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2019, n. 24424 https://www.unijuris.it/node/4920].
