Corte di Cassazione (31638/2025) - Liquidazione giudiziale: considerazioni in tema di legittimazione del P.M. a formulare istanza di apertura e di possibile considerazione del finanziamento soci come debito della società. Spese processuali.

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Data di riferimento: 
04/12/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2025, n. 31638 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Liquidazione giudiziale – Legittimazione del P.M. a richiederne l’aperura – Condizione sufficiente.

Liquidazione giudiziale – Finanziamenti dei soci – Riscontro dello stato di insolvenza - Possibilità che ne sia riconosciuta a tal fine la natura di debiti della società – Fondamento.

Spese giudiziali – Presupposto sufficiente affinché siano poste a carico del soccombente.

In tema di liquidazione giudiziale, il pubblico ministero è legittimato ai sensi dell’art. 38 CCII a presentare il ricorso per l’apertura della procedura concorsuale liquidatoria, tutte le volte in cui acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, non essendo invece necessario che tale circostanza emerga da un procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di una s.r.l. facente parte di un gruppo di imprese, nonostante gli accertamenti svolti dal P.M. ricorrente fossero relativi ad altro soggetto persona fisica, asserito holder di fatto). (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

Non possono sorgere dubbi circa il fatto che anche la natura del finanziamento soci come debito della società sia suscettibile di apprezzamento per l’accertamento dello stato di insolvenza della stessa, ciò in quanto i finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 c.c. e ss., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti ed in quanto il regime previsto dagli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-4-dicembre-2025-n-31638-pres-terrusi-est-amatore

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34071/CrisiImpresa?Liquidazione-giudiziale%3A-iniziativa-del-PM-e-rilevanza-dei-finanziamenti-dei-soci

[con riferimento alla prima massima e al disposto dell’art. 7 L.F., in tema di ampiamento della legittimazione del P.M. a richiedere l’apertura della procedura fallimentare a tutte le ipotesi in cui un fatto sensibile, ai sensi degli artt. 1 e 5 L.F., fosse portato alla sua attenzione a fini valutativi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2022, n. 31999 https://www.unijuris.it/node/6541; Cassazione, Sez. I civ., 21 settembre 2022, n. 27670 https://www.unijuris.it/node/6513; Cassazione civile, Sez. VI, 05 maggio 2016, n. 8977 https://www.unijuris.it/node/3846 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 29 settembre 2021, n. 26407 https://www.unijuris.it/node/5838].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza