Corte di Cassazione (32545/2005) – Anche il socio di una S.r.l. può rispondere in solido con gli amministratori del compimento da parte di quelli di atti di gestione illeciti che hanno contribuito a portare la società al fallimento.

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Data di riferimento: 
13/12/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 dicembre 2025, n. 32545 – Pres. Mauro Di Marzio, Rel. Paolo Fraulini.

Fallimento di società a responsabilità limitata – Possibilità che un socio risponda in solido con gli amministratori per fatti di gestione illeciti – Presupposto necessario.

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone, a livello oggettivo, l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, richiede l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo. (Fattispecie in tema di azione di responsabilità promossa dal fallimento nei confronti degli amministratori della società insolvente e, in solido con questi ultimi, del socio che aveva acquisito il controllo della società mediante una partecipazione maggioritaria ed un patto parasociale). (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-13-dicembre-2025-n-32545-pres-di-marzio-est-fraulini

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: