Tribunale di Catania - Composizione negoziata: valutazioni che è necessario che il ricorrente abbia individuato e sia in grado di esporre prima di richiedere il riconoscimento di misure protettive e cautelari.

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Data di riferimento: 
15/12/2025

Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare – Volontaria giurisdizione, 15 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Alessandra Bellia.

Composizione negoziata – Istanza di conferma di misure protettive e di riconoscimento di misure cautelari – Valutazioni che è necessario che il ricorrente abbia prima effettuato - Finalità di consentire il vaglio da parte del giudice.

In tema di composizione negoziata, ai fini di accoglibilità della richiesta di conferma per la durata massima di centoventi giorni delle misure protettive di cui all’art. 18 C.C.  e di concessione, per lo stesso periodo, di misure cautelari (nello specifico aventi ad oggetto la sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate di mutui ipotecari, l’inibitoria a carico di tutto il sistema bancario di proporre segnalazioni a tutte le centrali rischi per sofferenza o altra segnalazione pregiudizievole e il divieto di chiusura dei rapporti bancari operativi e di risoluzione dei relativi contratti di finanziamento) non è sufficiente la mera manifestazione di volontà di avviare trattative con i creditori (tutti o alcuni di essi) o di volere avvalersi di determinati istituti, essendo invece necessario che l'impresa (pur in assenza, ancora, di un preciso piano di risanamento) abbia già individuato e sia nelle condizioni di esporre le ragioni della propria crisi, nonché abbia contezza del fatto se: il proprio andamento corrente possa essere sufficiente a individuare il percorso di risanamento; il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito di iniziative industriali; si renda necessaria la cessione dell'azienda; si rendano necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa, così da consentire il vaglio giurisdizionale sull'andamento e prognosi delle trattative e sulla sostenibilità del percorso di risanamento prospettato, in ossequio in particolare ai principi evincibili dagli artt. 54 e 55 C.C.I. che definiscono gli scopi a cui tali misure devono essere finalizzate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-15-dicembre-2025-est-bellia

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34129/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Catania-sul-vaglio-del-giudice-per-la-concessione-delle-misure-protettive-e-cautelari

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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