Tribunale di Milano – Concordato semplificato: presupposti perché la domanda di accesso alla procedura, come formulata in conseguenza dell’esito negativo della composizione negoziata, possa essere accolta.

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Data di riferimento: 
26/11/2025

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 26 novembre 2025 – Pres. Luisa Vasile, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Francesco Pipicelli.

Concordato semplificato di gruppo – Proposta formulata in conseguenza dell’esito negativo della composizione negoziata – Necessità che in quella sede le trattative si siano svolte, come da relazione finale dell’esperto, secondo correttezza e buona fede - Presupposto richiesto per l’accesso non solo da un punto di vista formale ma anche sostanziale – Necessaria verifica della sua ricorrenza – Contenuto della proposta da considerarsi incompatibile.

Il previo esperimento del tentativo di composizione negoziata nel cui contesto le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, che costituisce requisito necessario per l’accesso alla procedura di concordato semplificato, è stato interpretato dalla giurisprudenza, che sin qui si è confrontata con quell’istituto, in senso sostanziale e non in senso meramente formale; e ciò nella duplice direzione per cui: (i) non è sufficiente che l’esperto nominato dichiari nella relazione conclusiva della composizione negoziata che le trattative si siano svolte secondo buona fede, dovendosi verificare in concreto l’effettiva sussistenza di tale presupposto e, soprattutto, nel senso che (ii) alcuna trattativa secondo buona fede può essere affermata se, alla data di inizio del percorso di composizione negoziata, non sussista prospetticamente la possibilità di superare le condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che avevano determinato la crisi o l’insolvenza. Al riguardo non vi sarebbe risanamento impossibile – né trattativa priva di buona fede - se si accedesse all’idea per cui sarebbe correttamente impostata una composizione in cui la proposta ai creditori sia quella di subire uno stralcio rilevantissimo della propria posizione e accettare il rimborso del residuo in un arco temporale così lungo da rendere impossibile qualunque previsione; ciò in quanto una proposta di quel tipo si deve escludere possa convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale di soddisfo, sicurezza del rientro e relative tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all’alternativa liquidatoria. [nello specifico, con riferimento ad una domanda di concordato semplificato di gruppo, il Tribunale, a fronte di una proposta che prevedeva il rimborso alle Agenzie fiscali, quali creditori per più dell’ 80% dell’indebitamente complessivo, nell’arco di 15 anni, ovvero in un arco temporale talmente lungo da rendere impossibile qualunque previsione, di un importo complessivo talmente irrilevante da comportare uno stralcio della posizione debitoria originaria di quelle in misura superiore al 90%, l’ha respinta e, in presenza di una chiara posizione di insolvenza della parte debitrice e degli altri necessari presupposi, in particolare del superamento delle soglie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I., ne ha, su istanza di quelle stesse come formulata in sede di opposizione, dichiarato la liquidazione giudiziale anch’essa di gruppo ai sensi dell’art. 287, primo comma, C.C.I., ciò in considerazione del fatto che per le agenzie fiscali la normativa di riferimento, contenuta nell’art. 63 C.C.I., va nella direzione della necessità che il soddisfacimento delle relative ragioni sia effettivo e reale, benché l’art. 23, comma 2 bis, C.C.I. non parli espressamente di percentuali minime]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-26-novembre-2025-pres-vasile-est-rossetti

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]