Corte d’Appello di Venezia – Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012: l’OCC che ha assistito il debitore in sede di apertura di una procedura ha diritto ad un compenso parametrato all’opera prestata.

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Data di riferimento: 
02/10/2025

Corte d’Appello di Venezia, Sez. I, 02 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Guido Santoro, Cons. Rel. Alessandro Rizzieri, Cons. Gabriella Zanon.

Composizione della crisi da sovraindebitamento – Presentazione di un piano di accordo con i creditori ex L. 3/20212 – OCC che ha assistito il ricorrente – Diritto a compenso per sé e per il gestore da esso nominato – Modalità di quantificazione – Liquidazione controllata.

L’OCC che, mediante nomina di un apposito gestore, abbia assistito il soggetto sovraindebitato in sede di proposizione del ricorso volto alla conclusione di un accordo ex L. 3/2012 di composizione della crisi ha diritto a compenso e ciò a prescindere dall’avvenuta omologazione del piano come presentato, compenso che, come si desume dall’art.15, comma 9, di detta legge e dagli artt. 14 e 15 del D.M. 24 settembre 2014 n. 202. va però parametrato all’opera effettivamente prestata, dovendosi pertanto considerare invalida la clausola predisposta nel contratto dall’OCC che poneva a carico dell’assistito un compenso anche per l’attività non concretamente svolta, e illegittima, altresì, per la stessa ragione, la previsione di cui al regolamento predisposto dall'Ordine dei dottori commercialisti (nello specifico di Vicenza), secondo cui il compenso “è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste” laddove lo stesso sia interpretato nel senso che il compenso pattuito è interamente dovuto anche se l’attività non risulta interamente espletata. [nello specifico, la Corte ha accolto il ricorso proposto dall’OCC avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la richiesta da esso formulata volta all’apertura della liquidazione controllata nei confronti del soggetto in precedenza assistito per mancanza della prova di essere creditore, ciò in quanto un diritto al compenso (per sé e per il gestore nominato), per quanto incerto nel quantum, era senz'altro maturato in capo al ricorrente, essendo dallo stesso stato predisposto il piano di accordo ed ha, pertanto, disposto l’apertura della liquidazione controllata e rimesso gli atti al Tribunale per gli adempimenti di cui all’art. 270 C.C.I.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-venezia-2-ottobre-2025-pres-santoro-est-rizzieri

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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