Tribunale di Ivrea - Composizione negoziata della crisi: dettami che devono orientare il giudice in sede di conferma delle misure protettive e di riconoscimento di misure cautelari atipiche.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/12/2025

Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. civile e Procedure concorsuali, 24 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Federica Lorenzatti.

Composizione negoziata - Istanza di conferma delle misure protettive - Dettami che devono orientare il tribunale in sede di giudizio – Riscontro della ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Composizione negoziata – Istanza di riconoscimento di una misura cautelare – Richiesta in via principale di emissione di u provvedimento che “ordini” all’INPS il rilascio del DURC – Accoglimento non possibile – In via subordinata di accertamento dei presupposti perché il rilascio di quel documento abbia luogo – Configurabilità in via limitata e temporale – Necessaria funzionalità alla continuità aziendale e alle trattative.

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi il Tribunale, al quale sia richiesta la conferma delle misure protettive invocate contestualmente alla istanza di nomina dell’Esperto, deve orientare il proprio giudizio in funzione dei dettami imposti dagli artt. 18 e 19 C.C.I. che possono così essere sintetizzati: “Le misure protettive possono essere confermate solo laddove le stesse siano strutturalmente idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso nell’ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia manifestamente implausibile a causa della palese inettitudine del piano di risanamento imbastito dall’impresa tenuto conto dei seguenti indici sintomatici: 1) l’espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell’intero ceto creditorio; 2) l’attestato di fiducia dell’esperto; 3) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in corso e che inoltre l’impresa abbia già individuato le ragioni della propria crisi e delle azioni da intraprendere per superarla”. Il Tribunale deve valutare, conseguentemente, se esista una ragionevole probabilità di realizzare il risanamento dell'impresa (fumus boni iuris) e valutare se le misure siano funzionali a raggiungere quel risultato, evitando che iniziative giudiziali dei singoli possano intaccare il patrimonio del ricorrente tanto che la loro mancanza potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative (periculum in mora). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le misure cautelari, pur nel contesto della composizione negoziata della crisi, hanno funzione interinale e strumentale, sicché presuppongono anch’esse la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, declinati in relazione alla ragionevole perseguibilità del risanamento e al rischio che iniziative o inerzie compromettano la prosecuzione efficace del dialogo con i creditori. Tali misure, tuttavia, non possono operare come strumenti sostitutivi del giudizio di merito, né come veicolo di disapplicazione di norme imperative: la strumentalità al buon esito delle trattative non può infatti sostituire il fumus del diritto sostanziale azionato. [nello specifico, con riferimento all’istanza di riconoscimento di una misura cautelare atipica ex art. 19 C.C.I. avente ad oggetto, in via principale, un provvedimento che “ordini” all’INPS il rilascio del DURC e, in via subordinata, un provvedimento che accerti e riconosca la sussistenza dei presupposti di legge affinché la sede INPS territorialmente competente possa rilasciare quel documento, il Tribunale, sulla scorta della giurisprudenza che si era già espressa sul punto, ha ritenuto, quanto in particolare al presupposto del fumus boni iuris, che occorresse distinguere tra la pretesa a un ordine di rilascio del DURC (non praticabile) e la domanda di accertamento/riconoscimento interinale dei presupposti di legge per il rilascio, quale misura (attuabile) che non attribuisce un diritto pieno e definitivo, ma opera quale presidio provvisorio e strumentale alla prosecuzione delle trattative e che dunque, in quel caso, si potesse apprezzare il fumus non come deroga ai presupposti del DURC, ma come ragionevole configurabilità — in via interinale e limitata nel tempo — della misura accertativa, in presenza di un percorso di risanamento non manifestamente implausibile e con previsione di soddisfo integrale del creditore pubblico previdenziale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ivrea-24-dicembre-2025-est-lorenzatti

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34248/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-%E2%80%93-Conferma-delle-misure-protettive-%E2%80%93-Misura-cautelare-atipica-%E2%80%93-DURC-%E2%80%93-Accertamento-dei-presupposti-per-il-rilascio

[con riferimento alla prima massima, in tema di presupposti sui è legata la conferma in sede di composizione negoziata delle misure protettive, cfr. in questa rivista: Tribunale di Napoli, 12 luglio 2024  https://www.unijuris.it/node/7962; con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Milano, 24 gennaio 2025 https://www.unijuris.it/node/8599 e Tribunale di Roma, 23 settembre 2025 https://www.unijuris.it/node/8800]. 

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza