Corte di Cassazione (20184/2025) – Liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete: modalità con cui deve essere fatto valere ogni credito vantato nei confronti delle stesse.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 luglio 2025, n. 20184 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.
Liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete - Credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” - Domande di condanna e di mero accertamento –Art. 83, 3 comma, T.u.b. - Proponibilità solo in sede concorsuale nell'ambito del procedimento di verifica– Possibilità per il giudice ordinario di conoscerne solo in un momento successivo in caso di opposizione o impugnazione dello stato passivo
Ai sensi dell’art. 83, 3 comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endoconcorsuale. (Principio di diritto)
