Corte di Cassazione (22165/2025) – Ammissione al passivo del cessionario del credito o del soggetto subentrato nel diritto su cui è fondato. Istanza di un socio di restituzione dei versamenti effettuati a favore della società poi fallita.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2025, n. 22165 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento – Avvenuta cessione di un credito concorsuale o subentro nel diritto di credito - Domanda di ammissione al passivo da parte del cessionario o del subentrato - Credito che risulti già ammesso - Comunicazione dell'atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento ex art. 115, secondo comma, L.F. - Conseguente rettifica formale dello stato passivo – Percorso necessario.
Dichiarazione di fallimento di società – Antecedente versamento effettuato da un socio asseritamente “in conto futuro aumento di capitale” – Operazione non avvenuta – Istanza di restituzione – Presupposto affinché possa aver luogo.
La cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso, anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve essere comunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall'art. 115, comma 2, L. fall., con l'indicazione dell'atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, il quale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile di reclamo, al pari dell'eventuale omissione, a norma dell'art. 36 L. fall. (Massima Ufficiale)
Laddove un socio della società dichiarata fallita si insinui al passivo per ottenere la restituzione di versamenti da lui a suo tempo effettuati “in conto futuro aumento di capitale”, e come tali subordinati a uno specifico vincolo di destinazione e non definitivamente acquisiti al patrimonio sociale, tale richiesta, anche a fronte della mancata successiva delibera, antecedentemente all’apertura di quella procedura, di un tale aumento, non può, in assenza di prova che fossero realmente stati effettuati a tale titolo, trovare accoglimento, e, soprattutto se al momento in cui sono stati effettuati il patrimonio netto della società risultava in perdita, devono essere considerati come versamenti “a fondo perduto” e quindi contestualmente acquisiti al patrimonio sociale, con la conseguenza che il socio che li ha eseguiti non ha diritto, tramite l’insinuazione al passivo, ad ottenerne la restituzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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