Tribunale di Avellino - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: necessario ricorso all’ausilio di un difensore da parte dei creditori, per poter sollevare osservazioni,. Considerazioni circa la ricorrenza del requisito della “meritevolezza”.

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Data di riferimento: 
12/05/2025

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. – Ufficio procedure concorsuali e crisi d’impresa, 12 maggio 2025 – Giudice Delegato Pasquale Russolillo.

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Avvenuto riconoscimento della sua ammissibilità da parte del giudice - Possibilità per i creditori di sollevare “in proprio” osservazioni – Momento e circostanza al cui verificarsi l’assistenza di un difensore diviene obbligatoria.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Riscontro del requisito della “meritevolezza” come rappresentato dall’assenza di colpa grave o malafede – Differenza rispetto al diverso presupposto richiesto in precedenza dall’art. 12 bis della L. 3/2012- Valutazione da compiersi da parte del tribunale.

In sede di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore come dal giudice, considerata ammissibile ai sensi dell’art.70, primo comma, C.C.I., alla luce del contenuto del piano e della proposta che la connotano, le osservazioni che i creditori come informati dal gestore possono, entro i venti giorni successivi sollevare, non richiedono da parte degli stessi che si avvalgano dell’ausilio di un difensore in quanto quella prima fase, prodromica al giudizio del tribunale, è volta proprio, grazie alla mediazione del gestore, a consentire una possibile deflazione del contenzioso. Solo qualora non sia possibile addivenire ad un’intesa sarà necessario che i creditori osservanti ricorrano alla nomina di un difensore, ciò in ragione della natura giudiziale contenziosa del procedimento di omologa e alla luce del disposto dell’art. 9, secondo comma, C.C.I., secondo il quale, ove non previsto altrimenti, nei procedimenti regolamentati dal Codice della Crisi il patrocinio di un difensore è obbligatorio. Ciò non esclude però che, anche in assenza di tale presupposto, le osservazioni presentate dai creditori in proprio possano essere comunque valutate in sede di omologa dal tribunale quando non estendano l’oggetto del giudizio, il che avviene sempre in caso di contestazione relativa alla convenienza delle offerte rispetto all’alternativa liquidatoria, poiché in tal caso esse assumono natura di eccezioni in senso lato e sollecitano poteri che il giudice può svolgere anche d’ufficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Fra le ragioni ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69, primo comma, C.C.I. ha ricompreso quello della colpa grave o malafede del debitore, così modificando, al fine di favorire il ricorso da parte di quel soggetto a tale procedura, in termini di “meritevolezza”, l’originaria formulazione prevista con riferimento a tale presupposto dall’art. 12 bis della L. 3/2012; ha infatti eliminato ogni necessario riferimento alla corretta valutazione da parte del consumatore delle prospettive di adempimento al momento dell’assunzione dei debiti ed alla sproporzione fra l’entità di essi e le di lui capacità patrimoniali come rilevabili, salvo poi trovarsi nell’impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili, da parte di un uomo avveduto e coscienzioso ed ha riconosciuto tale opportunità anche a coloro che, al contrario, non abbiano correttamente ponderato la propria solvibilità, consentendo così la possibilità di accedere alla procedura anche da parte di un soggetto che abbia prestato solo quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte e che sia stato spinto ad indebitarsi da condizionamenti estrinseci, assumendo così comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato). Tale valutazione, da compiersi da parte del tribunale, basata appunto sulla comparazione con l’uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l’entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante un ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; nonché da ultimo, alla luce della previsione dell’art. 69, secondo comma, C.C.I., il ragionevole avvenuto affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute, al momento del riconoscimento di finanziamenti, da parte di soggetti da considerarsi qualificati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33525/CrisiImpresa?Meritevolezza-del-consumatore%3A-svalutazione-dei-vecchi-criteri-valutativi

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33519/CrisiImpresa?Creditore-e-difesa-tecnica-nella-procedura-del-consumatore-ex-art.-67-CCII

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte d’Appello di Firenze, 08 novembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7378 e Tribunale di Avellino, 11 aprile 2024 https://www.unijuris.it/node/7801, decisione questa seconda che contempla anche la possibilità che il consumatore conservi per sé un bene patrimoniale stante per lo stesso la facoltà di confezionare la proposta, ai sensi dell’art. 67, primo comma, C.C.I., con “contenuto libero”].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza