Tribunale di Verona – Composizione negoziata: estensione delle misure protettive e adozione di misure cautelari nei confronti della socia della ricorrente. Inammissibilità di interventi volti ad incidere su regolamenti negoziali.

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Data di riferimento: 
11/12/2025

Tribunale Ordinario di Verona, 11 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Monica Attanasio.

Composizione negoziata – Istanza di conferma di misure protettive e cautelari – Possibile estensioni di quelle misure anche a un socio della ricorrente – Finalità.

Composizione negoziata – Istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta ad incidere su una negoziazione in essere – Inammissibilità – Fondamento.

In sede di composizione negoziata, con riferimento all’istanza avanzata da una società ex art. 19 C.C.I. le misure protettive applicate ed in essere ex art. 18 C.C.I. oltre ad essere confermate nei confronti di tutti i creditori, possono essere estese ai beni immobili di proprietà di una socia utilizzati nell’esercizio dell’impresa, ovvero comunque, quale misura cautelare, in particolare nei confronti delle banche in cui favore da parte della stessa sono state rilasciate garanzie personali, anche agli immobili di proprietà di quella indicati in ricorso che non risultino utilizzati nell’esercizio dell’impresa, vieppiù laddove la proposta ne preveda la dismissione, con destinazione del relativo ricavato, quale finanza esterna, a copertura del fabbisogno finanziario della manovra. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alle altre misure cautelari richieste dalla ricorrente, quelle dirette alla sospensione dell’obbligo di rimborso delle rate dei finanziamenti bancari in essere, ed al divieto ai creditori bancari di provocare o dichiarare giudizialmente o stragiudizialmente la risoluzione dei contratti pendenti e/o di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine degli stessi in ragione del mancato pagamento di crediti maturati dopo l’accesso alla composizione negoziata, esse non possono essere riconosciute in quanto comporterebbero un intervento giudiziale sul regolamento negoziale, che, previsto eccezionalmente dall’art 10, comma 2, del D.L. n. 118/202 1 (come convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147), non lo è più col Codice della Crisi. Quest’ultimo ha, infatti, conservato la sola previsione della possibilità per l’Esperto di invitare le parti ad una rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, significativamente aggiungendovi un obbligo delle parti di collaborare a tal fine (art. 17, comma 5, penultimo ed ultimo periodo): la qual cosa è del resto coerente con la natura della composizione della crisi, immaginata dal legislatore quale istituto di carattere stragiudiziale e negoziale, incentrato sulle trattative che, con la mediazione dell’Esperto, devono intervenire tra le parti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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