Tribunale di Rimini – Può accedere a concordato minore liquidatorio grazie all’apporto di finanza esterna anche l’imprenditore individuale che abbia cessato l’attività e che risulti sovraindebitato per debiti d’impresa.
Tribunale di Rimini, 23 luglio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Giorgia Bertozzi Bonetti.
Imprenditore individuale – Avvenuta cessazione dell’attività – Stato di sovraindebitamento per debiti d’impresa - Possibile accesso a concordato minore – Fondamento.
L’imprenditore individuale che ha posto fine alla sua attività, come da cessazione iscritta nel registro delle imprese, deve ritenersi possa accedere al concordato minore liquidatorio mediante apporto di risorse esterne in grado di aumentare in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori, dovendosi ritenere che la norma dell’art. 33, comma 4, C.C.I, sia riferibile al solo imprenditore collettivo che risulti cancellato da quel registro, ciò in quanto con la iscrizione della cessazione, che è evento diverso dalla cancellazione, quel soggetto non cessa di esistere ma perde soltanto la qualifica di imprenditore, restando un soggetto debitore che sopravvive alla cessazione della sua ditta, onde laddove risulti sovraindebitato per debiti di impresa non potrà accedere alla procedura prevista per il consumatore e qualora non potesse accedere anche a quella diversa procedura non avrebbe a disposizione alcuno strumento per ottenere l’esdebitazione pur a fronte di una domanda di liquidazione controllata proposta nei suoi confronti dai creditori ex art. 271 C.C.I. A nulla rileva in senso contrario l’avvenuta introduzione da parte del D. Lgs. 136/2024 nel contesto dell’art. 33 C.C.I. del comma 1 bis, alla luce del quale il debitore persona fisica può chiedere l’aperura della liquidazione controllata anche decorso l’anno dalla cancellazione dell’impresa individuale di cui era titolare, ciò in quanto il concordato minore assegna al debitore un ventaglio di opzioni che la liquidazione non consente, oltre a una minor durata della procedura. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Ancona, 10 gennaio 2023, https://www.unijuris.it/node/6666 e Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8390].
