Tribunale di Vicenza – Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice della Crisi anche nei confronti di procedure concorsuali pendenti alla data del 15 luglio 2022.
Tribunale di Vicenza, 01 gennaio 2026 – Pres. Rel. Giuseppe Limitone, Giud. Paola Cazzola e Fabio D’Amore.
Fallimento - Liquidazione del patrimonio - Procedure pendenti alla data del15 luglio 2022 - Esdebitazione – Applicabilità delle nuove disposizioni di cui al Codice della Crisi – Fondamento e conseguenze.
Con riferimento alla attuale normativa concernente il beneficio dell’esdebitazione va osservato che la stessa prevede che: a) sia doverosamente (ove ne sussistano i presupposti) dichiarata e riconosciuta, non più, come in precedenza previsto, discrezionalmente concessa; b) senza un vero e proprio procedimento dato che riveste la forma del decreto uno actu (per cui si sottrae all’applicazione dell’art. 390, comma 2, C.C.I., che, in tema di disciplina transitoria, si riferisce alle procedure aperte a seguito della definizione di quelle regolate dalla legge fallimentare o dalla L. 3/2012 ed invece trova applicazione la regola “tempus regit actum”; c) su istanza di parte; d) senza contraddittorio immediato con i creditori; e) a contraddittorio eventuale e differito, solo ove venga proposto reclamo contro il decreto che l’abbia pronunciata; f) senza che occorra verificare il pagamento, sia pure solo parziale, dei creditori da parte dell’esdebitando; g) quindi, anche nel caso di procedura ancora pendente; h) in ogni caso, allo scadere del triennio dalla sua apertura. Ne discende la riprogettazione dell’esdebitazione alla stregua di un diritto soggettivo a termine (iniziale), anche avuto riguardo al fatto che esdebitare un soggetto soltanto dopo la chiusura della procedura, non di rado dopo diversi, troppi, anni dalla sua apertura, non facilita certo la sua ripartenza, che costituisce il fine sotteso a all’introduzione di quell’istituto, anzi spesso rende vano il beneficio, strutturato oggi come un diritto soggettivo, che deve trovare applicazione immediata in favore di tutti i debitori, anche di quelli che sono coinvolti in procedure pendenti alla data dal 15 luglio 2022 di entrata in vigore delle nuove disposizioni ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-vicenza-1-gennaio-2026-pres-est-limitone
[in senso difforme, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 giugno 2025, n. 14835 https://www.unijuris.it/node/8553, in senso per taluni aspetti conforme, in particolare con riferimento ai requisiti sostanziali e non tanto procedurali: Corte d'Appello di Bologna, 18 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6391; Tribunale di Ferrara, 20 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7642; Tribunale di Torino, 17 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6881; Tribunale di Verona, 02 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6697; Tribunale di Mantova, 09 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6801].
