Corte di Cassazione (11148/2025) – Revocatoria fallimentare e consecuzione tra concordato anteriore al D.L. n. 83/2012 e successivo fallimento: dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto e per il riconoscimento degli interessi.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/04/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2025, n. 11148 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Revocatoria fallimentare - Consecuzione fra domanda di concordato anteriore al d.l. n. 83 del 2012e successivo fallimento - Calcolo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza dalla presentazione di quella domanda – Inapplicabilità dell’art. 69 bis, secondo comma, L.F. – non decorrenza dalla data della pubblicazione.

Revocatoria fallimentare di atto solutorio – Vittorioso esperimento – Momento dal quale da parte dell’accipiens soccombente sono dovuti gli interessi.

Nel caso di consecuzione fra procedura di concordato preventivo e successivo fallimento, la data di presentazione della domanda di concordato preventivo - se anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - costituisce il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. della l.fall., non trovando applicazione l'art. 69-bis, comma 2, della l.fall., nel testo introdotto dall'art. 33, comma 1, del citato d.l., che fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, quale formalità estranea alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. (Massima Ufficiale)

Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un atto solutorio comporta che, sulle somme dovute, devono esser corrisposti dall’ accipiens gli interessi non dalla data in cui è stato messo in mora, ma a far data dal giorno della domanda giudiziale e fino al soddisfo, attesa la natura costitutiva dell'azione stessa (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33508/CrisiImpresa?Consecuzione-fra-procedura-di-concordato-preventivo-e-successivo-fallimento-e-calcolo-a-ritroso-del-periodo-sospetto-per-l%27azione-revocatoria-fallimentare

[con riferimento alla prima massima, quanto al fatto che la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dev’essere effettiva e non meramente potenziale, cfr. in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2020, n. 13169 https://www.unijuris.it/node/5320; quanto al fatto che la relativa prova può essere comunque raggiunta anche tramite presunzioni o desunta da semplici indizi, se gravi, precisi e concordanti: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 settembre 2022, n. 27070 https://www.unijuris.it/node/6544; Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2018, n. 3081 https://www.unijuris.it/node/4208; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3854 https://www.unijuris.it/node/4566 e Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29257 https://www.unijuris.it/node/4947].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: