Corte d’Appello di Bari - Composizione negoziata previa domanda di apertura di liquidazione giudiziale proposta da un creditore. Liquidazione giudiziale di una super-società di fatto: inapplicabilità dell’art. 33 C.C.I.
Corte d’Appello di Bari, Sez. I civ., 30 giugno 2025 – Pres. Maria Mitola, cons. Rel. Gaetano Labianca, Cons. Michele Principe.
Imprenditore in stato di crisi ex art. 12 C.C.I. - Domanda di composizione negoziata e contestuale di riconoscimento di misure protettive – Richiesta avanzata in costanza dell’istanza di un creditore di liquidazione giudiziale – Inibizione dell’apertura di tale procedura - Impedimento da considerarsi avere durata fino sino alla conclusione delle trattative o sino alla archiviazione della istanza del debitore - Possibilità che altri ipotesi possano equipararsi a quella in termini di durata – Caducazione, in particolare, per una qualche causa delle misure protettive.
Super-società di fatto di cui sia stata parte una società in liquidazione giudiziale – Ricorrenza di chiari indici rivelatori della sua esistenza – Dichiarabilità in estensione della liquidazione giudiziale, se essa pure insolvente, anche nei suoi confronti - Inapplicabilità del termine annuale ex art. 33 C.C.I. – Fondamento.
Con riferimento ad una domanda di composizione negoziata, con contestuale istanza di riconoscimento di misure protettive, proposta da un imprenditore ex art 12, primo comma C.C.I. in costanza di una di liquidazione giudiziale avanzata da un creditore nei suoi confronti, non si può ritenere, alla luce di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, C.C.I., che la domanda del debitore produca l’effetto di inibire la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale “sino alla conclusione delle trattative o sino alla archiviazione della istanza di composizione negoziata della crisi” dovendosi ritenere che
a tale ipotesi risolutiva debbano equipararsi altre e diverse, finanche patologiche, ipotesi, ivi inclusa la caducazione delle misure protettive, altrimenti, potrebbe verificarsi un abuso dello strumento della composizione negoziata da parte dell’impresa istante che, oppressa dalla istanza di liquidazione giudiziale, ricorra alla composizione negoziata quale strumento ostruzionistico ed efficace presentando debitamente l’istanza ex articolo 7 C.C.I. ma, ad esempio, evitando di chiedere ex art. 19 C.C.I. la conferma delle misure ivi contenute con ricorso al Tribunale, oppure presentando la richiesta di proroga consapevole della scadenza delle stesse, al solo fine di ritardare l’imminente apertura della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alla domanda di liquidazione giudiziale in estensione ex art. 256 C.C.I., in quanto a sua volta insolvente, di una super-società di fatto di cui risulti essere stata parte una società per la quale una tale pronuncia abbia già avuto luogo, deve ritenersi che l’art. 33 C.C.I., che fissa il termine di un anno perché in caso di cessazione dell’attività da parte del debitore possa in generale addivenirsi a una tale pronuncia, non trovi applicazione, ciò in quanto, quel termine decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che, come la società di fatto, non siano stati iscritti nel menzionato registro, e, da un lato, si tratta appunto, di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e dall'altro, i creditori e il pubblico ministero possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro, d'ufficio o su richiesta e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6934].
