Corte di Cassazione (620/2026) - Regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale già nella fase di scrutinio della “ritualità” della proposta di concordato semplificato prevista dal terzo comma dell’art. 25 sexies C.C.I.

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Data di riferimento: 
12/01/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ, 12 gennaio 2026, n. 620 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Concordato semplificato - Inammissibilità della proposta - Decisione assunta in limine dal Tribunale - Reclamo alla Corte d’Appello - Ricorso in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il provvedimento da quella al riguardo pronunciato – Inammissibilità - Fondamento.

Concordato semplificato – Mancata ammissione e dichiarazione di liquidazione giudiziale – Debitore - Possibilità di proporre tutte le questioni attinenti all’ammissibilità della sua proposta in sede di impugnazione di detta decisione.

E’ inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. nei confronti del provvedimento reso dalla Corte di appello in sede di impugnativa del provvedimento emesso in limine dal tribunale, con cui abbia rilevato l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato, in quanto non viene in rilievo un provvedimento decisorio e trova applicazione analogica l’art. 47, comma 5, CCII.  (Massima Ufficiale e Principio di diritto che si è invece richiamato a giustificazione di detta decisione all’art. 25 sexies, settimo comma, e all’art. 247 CCII) [l’art. 47. Comma 5, C.C.I. , la Corte ha così precisato, continua, come accadeva in sede fallimentare alla luce del disposto dell’art. 162, secondo comma, L.F., a prevedere un’interlocuzione che avviene “sostanzialmente” fra il giudicante e la singola parte (il debitore) e non una contrapposizione fra parti nell’ambito di un processo e in funzione della decisione di una controversia; ne consegue che la statuizione assunta a mente del comma 4 di detto articolo(così come richiamabile anche per il concordato semplificato) “incide” su diritti soggettivi, ma, non essendo effetto di una giurisdizione contenziosa, non “decide” rispetto agli stessi con effetti analoghi al giudicato e dunque non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non possono sorgere dubbi sulla possibilità di proporre da parte del debitore tutte le questioni attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato semplificato in sede di impugnativa, ai sensi dell’art. 51 CCII, della sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, anche tramite la richiesta di riunione dei reclami proposti innanzi alla Corte di appello avverso rispettivamente il decreto di inammissibilità della proposta e la predetta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, analogamente a quanto previsto nel precedente regime normativo dall’art. 162, terzo comma, L.F. [Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-gennaio-2026-n-620-pres-terrusi-est-amatore

[la Suprema Corte ha, sul punto interessato dalla prima massima, richiamato quanto in precedenza affermato in tema di concordato preventivo (cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 novembre 2025, n. 31176https://www.unijuris.it/node/8861 e, nel vigore della precedente normativa fallimentare, Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 dicembre 2016 n. 27073  https://www.unijuris.it/node/3132 ove, tra l’altro, si era così precisato: “il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, rivestiva - si era aggiunto - carattere decisorio, poiché emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa: esso era, dunque, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non era definitivo e, dunque, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale era, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo”; con riferimento alla seconda massima, cfr: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 luglio 2025, n. 19607https://www.unijuris.it/node/8781 e, nella vigenza della legge fallimentare, Cassazione civile, Sez. Un., 10 aprile 2017, n. 9146 https://www.unijuris.it/node/3357].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza