Tribunale di Marsala - Composizione negoziata: possibilità che il Presidente del collegio, a seguito della proposizione di apposito reclamo, rispristini le misure protettive di cui in precedenza sia stata disposta la revoca.
Tribunale Ordinario di Marsala, Volontaria Giurisdizione, 23 gennaio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Francesco Paolo Pizzo.
Composizione negoziata – Avvenuta revoca con ordinanza delle misure protettive – Proposizione di un motivato reclamo da parte del ricorrente - Nuova ordinanza del Presidente del collegio che disponga la sospensione dell’esecuzione di quel provvedimento – Effetto che ne consegue - Reviviscenza di quelle stesse misure.
Laddove in sede di composizione negoziata il tribunale abbia con ordinanza ai sensi dell’art. 19, settimo, comma C.C.I. disposto la revoca delle misure protettive di cui l’imprenditore aveva richiesto l’applicazione in sede di accesso alla procedura ai sensi dell’art. 18, terzo comma, C.C.I., il Presidente del collegio, a seguito della proposizione di un reclamo da parte del ricorrente che prospetti il presumibile grave pregiudizio che quel provvedimento potrebbe causare al buon esito delle trattative, può ai sensi dell’art. 669 terdecies, c.p.c. con ordinanza non impugnabile sospenderne l’esecuzione, sì da consentire, per tale via, la “reviviscenza” e la conseguente produzione di effetti di quelle misure. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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