Corte di Cassazione (2043/2026) – Non ha diritto a compenso, a fronte dell’attività svolta, il professionista che non ha avvisato il debitore dei rischi che correva ritardando ingiustificatamente l’apertura della liquidazione giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2026, n. 2043 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani
Domanda di liquidazione giudiziale proposta dal PM – Professionista a cui il debitore si era rivolto – Assistenza prestata in sede di deposito di una domanda prenotativa – Iniziativa finalizzata all’apertura di un a procedura di concordato preventivo come giudicata impraticabile – Mancato avviso al debitore dei rischi che correva ritardato ingiustificatamente l’apertura della proceduta liquidatoria - Non diritto del professionista a compenso – Inaccoglibilità della di lui domanda di insinuazione al passivo.
In tema di insinuazione allo stato passivo del professionista che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale abbia assistito l’imprenditore nel deposito di domanda prenotativa, al fine di superare l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore, non può ritenere il proprio compito limitato alla presentazione di un ricorso corredato dei documenti richiesti dalla legge, ma deve consigliare il cliente sulle scelte concretamente e utilmente esperibili, acquisendo tutte le notizie necessarie e fornendo, a propria volta, adeguata informazione sui doveri che gravano su di lui nel contesto della crisi (artt. 3 e 4 CCII) e sul rischio di responsabilità che si assume, anche penale (art. 323, comma 1, lett. d), CCII), ritardando ingiustificatamente l’apertura della liquidazione giudiziale. (Massima Ufficiale)
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