Tribunale di Torre Annunziata – Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo: possibilità che abbia luogo anche in presenza di ammissione al passivo in altri procedimenti analoghi.
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. III civ., 22 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Francesco Abete, Rel. Anna Laura Magliulo, Giud. Amleto Pisapia.
Fallimento – Chiusura per compiuta ripartizione finale dall’attivo – Presenza di “giudizi pendenti” – Significato di tale espressione – Legittimazione processuale del curatore – Ammissibilità della chiusura anche in ipotesi particolari.
La locuzione “giudizi pendenti”, contenuta nell’art. 118, comma 2, L.F., con riferimento all’avvenuta chiusura della procedura fallimentare per compiuta ripartizione finale dall’attivo ai sensi del comma 1, n. 3), nella parte che consente la chiusura di quella procedura per tale causa anche in pendenza di quei giudizi, deve essere intesa come riferita a qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione di poste attive del fallimento, tenuto conto che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità. le vendite la Suprema Corte ha precisato che le vendite che il curatore esegue ex art. 107 L.F. devono essere considerate “vendite forzate” in quanto costituiscono “procedure esecutive”, curatore che in quel caso conserva la propria legittimazione processuale a norma dell’art. 43 L.F. sia nelle liti attive che abbiano ad oggetto il recupero di somme di denaro, sia nelle controversie che abbiano oggetto beni da trasformare in attivo al fine del riparto, Non costituisce circostanza ostativa alla conclusione anticipata della procedura fallimentare per ripartizione finale dell’attivo neppure il fatto che la stessa possa trovare soddisfazione dei propri crediti a seguito l’intervenuta ammissione al passivo in altro fallimento a sua volta chiuso o a fronte della possibilità di potervisi ancora essere ammesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
