Corte di Cassazione (22402/2025) - Fallimento: decorrenza del termine semestrale previsto perché la domanda volta ad ottenere un’equa riparazione in ragione dell’eccessiva durata della procedura risulti proponibile.
Corte di Cassazione, Sez. II civ., 04 agosto 2025, n. 22402 – Pres. Felice Manna, Rel. Patrizia Papa.
Fallimento - Equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare – Termine semestrale previsto perché possa essere richiesta - Chiusura definitiva della procedure – Momento a decorre dal quale decorre, a pena di decadenza.
Con riferimento ad una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata delle procedure fallimentari, il termine semestrale di decadenza previsto dall'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, decorre esclusivamente dal momento in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più soggetto a reclamo e la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. La data di integrale soddisfacimento del creditore istante rileva infatti esclusivamente sul piano sostanziale per stabilire la durata irragionevole della procedura fallimentare e l'entità del danno indennizzabile, mentre il termine ex articolo 4 ha valore processuale per accertare la tempestività della domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33571/CrisiImpresa?Equa-riparazione-per-irragionevole-durata-della-procedura-fallimentare-e-decorrenza-del-termine-di-decadenza-semestrale
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. II civ., 21 febbraio 2024, n. 4601 https://www.unijuris.it/node/7711].
