Corte di Cassazione (22402/2025) - Fallimento: decorrenza del termine semestrale previsto perché la domanda volta ad ottenere un’equa riparazione in ragione dell’eccessiva durata della procedura risulti proponibile.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
04/08/2025

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 04 agosto 2025, n. 22402 – Pres. Felice Manna, Rel. Patrizia Papa.

Fallimento - Equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare – Termine semestrale previsto perché possa essere richiesta - Chiusura definitiva della procedure – Momento a decorre dal quale decorre, a pena di decadenza.

Con riferimento ad una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata delle procedure fallimentari, il termine semestrale di decadenza previsto dall'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, decorre esclusivamente dal momento in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più soggetto a reclamo e la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. La data di integrale soddisfacimento del creditore istante rileva infatti esclusivamente sul piano sostanziale per stabilire la durata irragionevole della procedura fallimentare e l'entità del danno indennizzabile, mentre il termine ex articolo 4 ha valore processuale per accertare la tempestività della domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33571/CrisiImpresa?Equa-riparazione-per-irragionevole-durata-della-procedura-fallimentare-e-decorrenza-del-termine-di-decadenza-semestrale

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. II civ., 21 febbraio 2024, n. 4601 https://www.unijuris.it/node/7711].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: